Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 268Fedlex · Rapporto esplicativo
Il Consiglio dell’AELS non può decidere di emendare la parte principale dell’allegato K (art. 53 par. 4 della Convenzione AELS), né la sua appendice 1 sulla libera circolazione delle persone (art. 14 par. 3 dell’allegato K). Per modificare la parte principale e l’appendice 1 dell’allegato K della Convenzione AELS sarebbe quindi necessario negoziare un nuovo accordo con la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein.
In assenza di un pertinente mandato e, di conseguenza, di un obbligo internazionale di conferire diritti supplementari ai cittadini degli Stati membri dell’AELS, le modifiche della LStrI non sono applicabili a questi ultimi. Le pertinenti basi legali della LStrI e dell’OLCP restano pertanto applicabili per quanto riguarda i titoli di soggiorno per stranieri, le procedure relative all’obbligo del permesso e di notifica nonché la scadenza del soggiorno e le misure di allontanamento e di respingimento.
Titoli di soggiorno e documenti per frontalieri
La direttiva 2004/38/CE stabilisce esplicitamente i titoli di soggiorno che possono essere rilasciati per soggiorni superiori a tre mesi: un attestato d’iscrizione per i cittadini degli Stati membri dell’UE (art. 8 par. 2) e una carta di soggiorno per i loro familiari cittadini di uno Stato terzo (art. 9 par. 1). Diversamente dai loro familiari cittadini di uno Stato terzo, i cittadini degli Stati membri dell’UE non otterranno più permessi di soggiorno di breve durata o permessi di dimora.
I cittadini degli Stati membri dell’UE che esercitano un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) in Svizzera in qualità di frontalieri mantengono la loro residenza in uno Stato membro dell’UE. In virtù dell’ALC modificato possono essere registrati se la durata dell’attività lucrativa prevista è superiore a tre mesi e ricevono, in questo caso, un certificato che attesta la registrazione (art. 7a del protocollo di modifica dell’ALC).
Le modalità di rilascio di questi titoli dovranno essere precisate nell’OLCP. È previsto di rilasciare:
– ai cittadini degli Stati membri dell’UE, un titolo di soggiorno valido come «attestato d’iscrizione»
– ai loro familiari cittadini di uno Stato terzo che li raggiungono, un titolo di soggiorno valido come «carta di soggiorno»
– ai cittadini degli Stati membri dell’UE che esercitano un’attività lucrativa in qualità di frontalieri, un titolo specifico valido come attestato di registrazione dell’attività lucrativa esercitata.
La durata di validità di questi titoli dovrà anch’essa essere definita nell’OLCP. Pur non precisando la durata di validità dell’attestato d’iscrizione, la direttiva 2004/38/CE non esclude la possibilità di prevedere una data di scadenza connessa alla durata del soggiorno prevista. La scadenza della validità dell’attestato d’iscrizione non comporta la perdita dei diritti fondati sull’ALC, poiché tale attestato ha soltanto effetto dichiarativo e mira esclusivamente a constatare che sussiste un diritto di soggiorno al momento del suo rilascio. Inoltre, l’introduzione di una data di scadenza non ha l’obiettivo di sottoporre sistematicamente i cittadini degli Stati membri dell’UE a un