Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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L’utilizzo di un tesserino di cantiere nella fornitura di prestazioni edili (ovvero nel ramo principale e nel ramo accessorio dell’edilizia conformemente alla terminologia cantonale, cfr. art. 8 cpv. 2 lett. a del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici [CIAP]) semplificherà i controlli nei cantieri pubblici e permetterà ai committenti e agli appaltatori primari (di norma gli aggiudicatari) di capire meglio quali aziende e quali dipendenti lavorano effettivamente in un cantiere. A livello federale questa mi-

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sura sarà introdotta nell’ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub), concretizzando l’articolo 12 capoverso 5, terzo periodo LAPub. Nell’ottica della sensibilizzazione dei committenti cantonali e comunali, la KBOB prevede di formulare una raccomandazione simile a quella concernente l’obbligo di presentare una certificazione CCL (v. n. 2.3.7.2.2). Attuando tali misure, si garantisce che anche gli offerenti stranieri possano ottenere facilmente queste tessere d’identificazione. Queste ultime non devono costituire un motivo d’impedimento per la partecipazione a bandi pubblici.

L’obbligo di utilizzare un sistema di controllo di questo genere si applicherà considerando il caso concreto. Sarà particolarmente adatto alle commesse edili di grande portata, ma dovrà essere concessa la possibilità di non applicarlo per le commesse di scarsa entità come i piccoli lavori di riparazione. Al committente viene dunque assegnato un certo margine di discrezionalità. Questa misura riguarda gli offerenti svizzeri e stranieri come pure i loro eventuali subappaltatori che forniscono prestazioni di costruzione in Svizzera nel quadro di un appalto pubblico. Essa non è pertanto discriminatoria in quanto non impedisce agli offerenti e ai subappaltatori stranieri di fornire le loro prestazioni. È inoltre proporzionata allo scopo perseguito perché è limitata alle prestazioni edili e, con il tesserino di cantiere, gli offerenti e i subappaltatori possono ricorrere a uno strumento esistente che viene rilasciato rapidamente e a un costo contenuto.

2.3.7.4 Compatibilità tra compiti e finanze

I costi connessi alle modifiche nell’ambito della libera circolazione delle persone con l’UE sono in un rapporto ragionevole con gli obiettivi formulati dal Consiglio federale, tra cui in particolare l’aggiornamento degli accordi bilaterali con l’UE. Dal punto di vista economico, l’ALC è l’accordo più importante (cfr. n. 2.3.9.3).

2.3.7.5 Attuazione

2.3.7.5.1 Immigrazione Cittadini degli Stati membri dell’AELS

Finora, ai cittadini degli Stati membri dell’UE e a quelli degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS, i cui membri sono la Norvegia, l’Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera) si applicano le medesime regole, poiché la Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) ha ripreso, a parte qualche eccezione, il diritto previsto dall’ALC (cfr. art. 20 e allegato K, appendice 1 della Convenzione AELS del 4 gennaio 1960293).

292 RS 172.056.11 293 RS 0.632.31