Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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controllo delle condizioni menzionate nell’ALC; un tale controllo è ammissibile soltanto in casi specifici quando sussistono dubbi (cfr. art. 14 par. 2 comma 2 della direttiva 2004/38/CE). La carta di soggiorno rilasciata ai cittadini di Stati terzi ha un periodo di validità di cinque anni dalla data del rilascio o è valida per il periodo di soggiorno previsto, se tale periodo è inferiore a cinque anni (art. 11 par. 1 della direttiva 2004/38/CE).
È previsto di continuare a rilasciare ai cittadini degli Stati membri dell’UE e ai loro familiari un titolo di soggiorno valido:
– un anno (L) per soggiorni inferiori a un anno;
– cinque anni (B) per soggiorni superiori a un anno.
Nemmeno l’articolo 7a del protocollo di modifica dell’ALC disciplina il periodo di validità dell’attestato di registrazione dei frontalieri. Non esclude tuttavia la possibilità di iscrivervi una data di scadenza connessa alla durata dell’attività lucrativa prevista. È previsto di rilasciare ai cittadini degli Stati membri dell’UE che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera in qualità di frontalieri un titolo specifico (G) valido:
– un anno per i contratti di lavoro di durata determinata inferiore a un anno;
– cinque anni per i contratti di lavoro di durata determinata superiore a un anno o di durata indeterminata oppure per i lavoratori indipendenti.
Ricongiungimento degli altri familiari
L’articolo 2 paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE definisce i familiari che usufruiscono del diritto d’ingresso e di soggiorno. Secondo l’articolo 3 paragrafo 2, la Svizzera deve agevolare, conformemente alla sua legislazione interna, l’ingresso e il soggiorno degli «altri» familiari, a prescindere dalla loro nazionalità. Si tratta di familiari a carico, per motivi finanziari o fisici, del cittadino di uno Stato membro dell’UE o che convivono con lui, nonché del partner con cui il cittadino dell’UE ha una relazione stabile debitamente attestata. Occorre effettuare un esame approfondito della situazione personale di questi familiari e qualsiasi rifiuto dell’ingresso o del soggiorno nei loro confronti deve essere debitamente motivato.
Secondo l’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI è già possibile derogare alle condizioni d’ammissione al fine di tenere conto dei casi personali particolarmente gravi. Il Consiglio federale ha stabilito nell’articolo 31 OASA le condizioni generali e la procedura per i casi personali particolarmente gravi. Nella valutazione occorre considerare in particolare l’integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all’articolo 58a capoverso 1 LStrI, la situazione familiare – in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli –, la situazione finanziaria, la durata della presenza in Svizzera, lo stato di salute e la possibilità di una reintegrazione nel Paese d’origine. Questo elenco non è esaustivo.
Secondo la prassi attuale, un permesso di dimora può essere rilasciato in virtù dell’articolo 31 OASA in particolare alle persone che si trovano in uno stato di forte dipendenza da un familiare domiciliato in Svizzera (cfr. n. 5.6.2 delle istruzioni della