Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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SEM I.294), alle coppie di conviventi (cfr. n. 5.6.3 e 5.6.4) e alle coppie omosessuali che hanno rinunciato alla registrazione dell’unione domestica o al matrimonio, per esempio a causa del rischio di discriminazione nel Paese d’origine di uno dei partner (cfr. n. 5.6.6).

Nell’esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti (art. 88 OASA) tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell’integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1, LStrI). Il rilascio di un permesso di dimora in casi personali particolarmente gravi sottostà all’approvazione della SEM (art. 85 cpv. 2 OASA e art. 5 lett. d dell’ordinanza del DFGP del 13 agosto 2015295 concernente l’approvazione [OA-DFGP]).

Anche il diritto vigente permette pertanto di tenere conto delle situazioni di cui all’articolo 3 paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE. Non è quindi necessaria una modifica della LStrI o dell’OASA.

Carte d'identità biometriche

L'introduzione delle carte d'identità biometriche sarà attuata nell’ambito dell'ordinanza sui documenti d'identità del 20 settembre 2002296 con un progetto legislativo separato. Questo progetto prevede essenzialmente l'introduzione del modello supplementare di carta d'identità biometrica e la fissazione degli emolumenti a carico della Confederazione e dei Cantoni per coprire i costi. La revisione dell'Ordinanza sui documenti d'identità farà l’oggetto di una procedura di consultazione. L'introduzione delle carte d'identità biometriche dovrà avvenire a tempo debito e in ogni caso prima della scadenza dei termini derogati dall'articolo 7g del protocollo di modifica dell'ALC.

Acquisto di immobili

Per continuare ad applicare la deroga relativa all’acquisto di immobili (cfr. il

n. 2.3.6.2.2, commento all’art. 1 n. 6 del protocollo di modifica dell’ALC, concernente l’art. 7f dell’ALC) non è necessaria una legislazione d’attuazione sotto forma di adeguamento della LAFE. I probabili adeguamenti delle disposizioni d’esecuzione della LStrI (p. es. dell’OLCP) riguardanti la denominazione dei titoli di soggiorno svizzeri e dei certificati per frontalieri per i cittadini degli Stati membri dell’UE potrebbero comportare meri adeguamenti tecnici dell’ordinanza del 1° ottobre 1984297 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (probabilmente soprattutto gli art. 2 cpv. 2 e 18a cpv. 3 nonché l’allegato II n. 15 OAFE).

Condizioni di autorizzazione per medici

Secondo l’articolo 37 LAMal, affinché siano considerati fornitori di prestazioni e possano fatturare le loro prestazioni mediante le casse malati, i medici devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un

294Istruzioni SEM I. reperibili all’indirizzo www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi >

Istruzioni e circolari > I. Settore degli stranieri.

295 RS 142.201.1

296SR 143.11

297 RS 211.412.411