Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 271Fedlex · Rapporto esplicativo

esame linguistico sostenuto in Svizzera, devono inoltre dimostrare di possedere le competenze linguistiche necessarie nella regione in cui esercitano la loro attività. Questo obbligo non sussiste se hanno conseguito determinati titoli di studio (p. es. maturità liceale svizzera) nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività.

Nell’ambito del CM dell’ALC, l’UE ha fatto notare che l’articolo 37 LAMal è contrario al principio di non discriminazione di cui all’articolo 2 ALC e viola l’articolo 55 della direttiva 2005/36/CE (allegato III ALC). Ha quindi chiesto di stabilire la conformità con l’ALC. Sebbene il Consiglio federale abbia fatto notare questo conflitto con l’ALC durante il dibattito parlamentare (cfr. il suo parere del 25 gennaio 2023298 in merito all’Iniziativa parlamentare 22.431 «Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni di cui all'articolo 37 capoverso 1 LAMal in caso di comprovata penuria di medici»), finora il Parlamento non ha ritenuto necessario procedere a un adeguamento dell’articolo 37 LAMal per garantire la compatibilità con l’ALC.

2.3.7.5.2 Protezione dei salari

L’organizzazione e la cooperazione esistenti nell’esecuzione della LDist e nell’osservazione del mercato del lavoro secondo l’articolo 360b del Codice delle obbligazioni non richiedono modifiche di legge. Per quanto riguarda l’assistenza all’esecuzione delle sanzioni amministrative su richiesta di uno Stato membro dell’UE, va sottolineato che l’attuazione concreta delle disposizioni legali competerà essenzialmente alle autorità cantonali competenti in materia di LDist e della legge federale dell’11 aprile 1889299 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Pertanto, la normativa prevista richiede la collaborazione attiva delle autorità cantonali in materia di LDist e di LEF. Per il resto la modifica proposta non richiede un adeguamento del diritto cantonale.

Le disposizioni di esecuzione per l’attuazione delle modifiche alla LDist saranno disciplinate dall’ordinanza del 21 maggio 2003300 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist).

Esistono anche problemi di attuazione relativi allo smistamento automatico e alla trasmissione delle notifiche di un impiego in Svizzera (cfr. art. 6 cpv. 1, 4 e 6 e le relative note esplicative). In via preliminare si è esaminato, con i rappresentanti delle autorità federali coinvolte, dei Cantoni e delle parti sociali, come organizzare in modo più efficiente le fasi della procedura di notifica. In futuro lo smistamento e la trasmissione delle notifiche non saranno più effettuati dai Cantoni, ma a livello centrale da un’autorità federale. Potrà trattarsi della SECO o della SEM. In futuro, per lo smistamento automatico delle notifiche verrà utilizzato uno strumento centralizzato basato sull’apprendimento automatico. Sarà anche possibile trasmettere in modo automatizzato la notifica tramite un’interfaccia elettronica (p. es. tramite la piattaforma di comunicazione elettronica secondo l’art. 8r AP-LDist). Un gruppo di esperti con rappresentanti delle autorità federali coinvolte, dei Cantoni e delle parti sociali chiarirà come e con quali sistemi si può implementare nel modo più efficiente lo smistamento automatico e la trasmissione delle notifiche.

298 FF 2023 343

299 RS 281.1

300 RS 823.201