Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 272Fedlex · Rapporto esplicativo

In Svizzera lo scambio transfrontaliero di dati fra autorità tramite l’IMI avverrà principalmente con i servizi cantonali e le CP. I servizi cantonali competenti avranno quindi la possibilità, in qualità di servizi di coordinamento IMI per il loro territorio cantonale, di aggiungere nel sistema altre autorità cantonali. La SECO assumerà il ruolo di coordinamento nazionale per l’ambito «distacco dei lavoratori». A tal fine sono stati consultati i Cantoni e le CP. Poiché è stato negoziato con l’UE che le eccezioni al recepimento dinamico del diritto, il recepimento del diritto dell’UE in materia di distacco e il collegamento all’IMI non sarebbero entrati in vigore prima di tre anni dall’entrata in vigore dell’ALC riveduto, il tempo a disposizione è sufficiente per adottare i provvedimenti organizzativi del caso. Il servizio cantonale competente sarà indennizzato per i compiti di coordinamento supplementari.

I nuovi strumenti per l’esecuzione della LDist, come la messa a disposizione di documenti sul posto e la designazione di un interlocutore, nonché l’organizzazione della partecipazione degli organi d’esecuzione all’IMI, sono stati esaminati in via preliminare con i rappresentanti dei Cantoni e delle parti sociali per quanto riguarda la loro attuabilità.

Appalti pubblici

La certificazione CCL che gli offerenti devono presentare per sé stessi e i loro eventuali subappaltatori aiuteranno il committente a controllare l’osservanza delle condizioni lavorative e salariali prima di aggiudicare una commessa edile. Durante l’esecuzione dei lavori, le tessere d’identificazione professionale fornite dagli organi esecutivi paritetici agevoleranno i controlli nei cantieri pubblici. Nella fase iniziale, l’introduzione di queste due misure richiederà lavoro aggiuntivo e un certo dispendio in termini di formazione da parte dei committenti pubblici e comporterà probabilmente la necessità di adeguare alcuni modelli (p. es. i modelli di contratto). Ai committenti pubblici bisognerà inoltre spiegare in quali casi o per quali settori si deve esigere la certificazione CCL o l’utilizzo del tesserino di cantiere.

2.3.8 Commento ai singoli articoli del testo di attuazione

2.3.8.1 Immigrazione

2.3.8.1.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LstrI)

Art. 2 cpv. 2

Ai cittadini degli Stati membri dell’UE e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno Stato membro dell’UE, la LStrI si applica nella misura in cui l’ALC non contenga disposizioni derogatorie o la LStrI preveda disposizioni più favorevoli (applicazione a titolo sussidiario; art. 2 cpv. 2 secondo periodo AP–LStrI, che corrisponde al tenore del vigente art. 2 cpv. 2 LStrI).

Va precisato che la LStrI si applica alle suddette persone se essa lo prevede espressamente (applicazione a titolo principale; art. 2 cpv. 2 primo periodo AP–LStrI). Da una parte si tratta delle disposizioni che attuano l’ALC, vale a dire gli articoli 13a (obblighi particolari), 41c (aiuto sociale), 61a (perdita della qualità di lavoratore e del diritto di soggiorno), 61c (inesistenza o estinzione del diritto di soggiorno) e 120 AP–