Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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LStrI (sanzioni). Dall’altra si tratta delle disposizioni che sono state modificate o introdotte dato che le disposizioni vigenti della LStrI non sono applicabili a titolo sussidiario ai cittadini degli Stati membri dell’UE, poiché il regime dei «permessi» è stato abolito nei loro confronti in seguito al recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE: articoli 15 (notificazione della partenza), 61d (estinzione del diritto di soggiorno), 61e (estinzione, rifiuto o revoca del diritto di soggiorno permanente), 64 cpv. 1 lett. d (decisione di allontanamento), 64d cpv. 2 lett. g (termine di partenza ed esecuzione immediata), 97 cpv. 4 e 5 (assistenza amministrativa e comunicazione di dati), 99 cpv. 1 (procedura d’approvazione) e 118 cpv. 1 AP–LStrI (inganno nei confronti delle autorità). Tali disposizioni sono disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. e necessitano pertanto di una base legale formale.

L’articolo 62 LStrI, per esempio, resterà applicabile a titolo sussidiario ai familiari cittadini di uno Stato terzo che possono avvalersi del diritto di soggiorno in virtù dell’ALC in seguito al rilascio di una carta di soggiorno. Per contro, tale disposizione non si applicherà più ai cittadini degli Stati membri dell’UE poiché si riferisce ai «permessi» rientranti nel diritto in materia di stranieri, titoli di soggiorno non più previsti in seguito al recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE. L’autorità competente potrà constatare l’estinzione del diritto di soggiorno (cfr. art. 61d cpv. 2, AP-LStrI).

Art. 13a Obblighi particolari dei cittadini degli Stati membri dell’UE e dei

loro familiari

Osservazioni generali

Il nuovo articolo 13a AP–LStrI disciplina gli obblighi dei cittadini degli Stati membri dell’UE e dei loro familiari che si avvalgono del diritto d’ingresso (art. 5 par. 5 della direttiva 2004/38/CE) e del diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi (art. 8 par. 1 e 9 par. 2 della direttiva 2004/38/CE) nonché gli obblighi dei lavoratori frontalieri (dipendenti o indipendenti) che si avvalgono del loro diritto di esercitare un’attività lucrativa per un periodo superiore a tre mesi (art. 7a ALC modificato).

L’articolo intende disciplinare esplicitamente l’obbligo dei cittadini degli Stati membri dell’UE e dei loro familiari di dichiarare il proprio arrivo, obbligo che risulta attualmente dall’applicazione a titolo sussidiario dell’articolo 12 LStrI in combinato disposto con l’articolo 2 paragrafo 4 allegato I ALC. Contiene inoltre anche nozioni nuove derivanti dalla direttiva 2004/38/CE e dal protocollo di modifica dell’ALC. Non è necessario prevedere una disposizione specifica che disciplini gli obblighi dei cittadini degli Stati membri dell’AELS che si avvalgono dei diritti previsti dalla Convenzione AELS. Alle procedure di notifica e di autorizzazione relative ai cittadini degli Stati membri dell’AELS continueranno ad applicarsi per analogia gli articoli 10– 15 LStrI nonché gli articoli 9, 10, 12, 13, 15 e 16 OASA.

Soggiorno di durata superiore a tre mesi previsto prima dell’entrata in Svizzera (cpv. 1)

Secondo l’articolo 5 paragrafo 5 della direttiva 2004/38/CE, la Svizzera può prescrivere ai cittadini degli Stati membri dell’UE e ai loro familiari di dichiarare la loro presenza sul suo territorio entro un termine ragionevole e non discriminatorio (obbligo di dichiarazione in relazione al loro diritto d’ingresso).