Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Gli articoli 8 e 9 della direttiva 2004/38/CE disciplinano le formalità amministrative dei cittadini degli Stati membri dell’UE e dei loro familiari cittadini di Stati terzi per soggiorni di durata superiore a tre mesi. La Svizzera può imporre ai cittadini degli Stati membri dell’UE di registrarsi presso le autorità competenti e ai loro familiari cittadini di uno Stato terzo di presentare una domanda per il rilascio di una carta di soggiorno entro un termine non inferiore a tre mesi dall’arrivo (obbligo di registrazione e di presentare una domando per il rilascio di una carta di soggiorno in relazione al loro diritto di soggiorno).
Il capoverso 1 sancisce nella legge da una parte l’obbligo dei cittadini degli Stati membri dell’UE e dei loro familiari che prevedono di soggiornare in Svizzera più di tre mesi di dichiarare, al momento dell’entrata in Svizzera, il proprio arrivo all’autorità competente per il luogo di residenza; dall’altra, l’obbligo dei cittadini degli Stati membri dell’UE di registrarsi presso l’autorità competente e quello dei loro familiari cittadini di Stati terzi di richiedere un permesso di soggiorno. La Svizzera fa quindi uso della possibilità prevista dalla direttiva 2004/38/CE di imporre ai cittadini degli Stati membri dell’UE e ai loro familiari cittadini di Stati terzi di dichiarare il loro ingresso e il loro soggiorno sul suo territorio. Non si tratta di una condizione per usufruire del diritto di soggiorno, bensì di una mera formalità amministrativa conforme alla direttiva 2004/38/CE. L’attestato che certifica l’avvenuta registrazione del soggiorno e la carta di soggiorno hanno un mero carattere dichiarativo. Servono tuttavia a certificare i diritti risultanti dall’ALC al momento del loro rilascio e mirano ad agevolare il soggiorno nello Stato ospitante. Il regolamento (UE) 2019/1157 definisce le caratteristiche di questi titoli di soggiorno (art. 6 e 7).
Non è previsto di introdurre tali obblighi per i cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS e i loro familiari che hanno intenzione di soggiornare in Svizzera per meno di tre mesi (cfr. il cpv. 2 se cambiano intenzione durante il soggiorno fino a tre mesi). Questo trattamento differente si spiega con il fatto che è previsto un obbligo di notifica per le attività lucrative di breve durata (cfr. n. 2.3.8.4.1, commento all’AP–LDist). Non è necessario imporre tali obblighi alle persone che non esercitano un’attività lucrativa (turisti, destinatari di servizi).
Quanto al carattere non discriminatorio del termine per notificare la propria presenza, va precisato che i cittadini svizzeri sono anch’essi soggetti a un termine per notificare il proprio arrivo in Svizzera. (cfr. art. 11 della legge del 23 giugno 2006301 sull’armonizzazione dei registri [LArRa], secondo il quale i Cantoni emanano le norme necessarie).
Soggiorno di durata superiore a tre mesi previsto dopo l’entrata in Svizzera (cpv. 2)
Il cittadino di uno Stato membro dell’UE e i suoi familiari che si avvalgono del diritto di soggiornare in Svizzera fino a tre mesi (art. 6 della direttiva 2004/38/CE) possono, durante tale soggiorno, cambiare idea e decidere di voler restare per un periodo superiore a tre mesi. Questo mutamento delle intenzioni prima che sia applicabile l’obbligo di registrarsi e di chiedere una carta di soggiorno (tre mesi dopo l’arrivo in Svizzera), crea l’obbligo di dichiarare la propria presenza. Se il termine fissato dal Consiglio federale per dichiarare la propria presenza in Svizzera è scaduto (cpv. 1 in combinato
301 RS 431.02