Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 275Fedlex · Rapporto esplicativo
disposto con il cpv. 4), l’arrivo deve essere dichiarato al più tardi prima dell’inizio dell’attività lucrativa.
L’obbligo di dichiarare la propria presenza al più tardi prima dell’inizio dell’attività lucrativa persegue un obiettivo di interesse pubblico legittimo, ossia prevenire l’elusione delle disposizioni della LDist. In tal modo si garantisce che, a seconda della durata dell’attività lucrativa prevista, il cittadino di uno Stato membro dell’UE esercitante un’attività lucrativa in Svizzera sarà stato in contatto con le autorità competenti mediante la dichiarazione della sua presenza o mediante la dichiarazione prevista dalla LDist. Il mancato rispetto di tali obblighi è punibile (cfr. art. 120 cpv. 1 lett. a AP-LEI e art. 9 cpv. 2 lett. a AP–LDist).
Esercizio di un’attività lucrativa in qualità di lavoratore frontaliero per più di tre mesi (cpv. 3)
Secondo l’articolo 7a ALC modificato, il lavoratore frontaliero è un cittadino di una parte contraente che esercita un’attività dipendente o indipendente nel territorio di una parte contraente e che risiede nel territorio dell’altra parte contraente, dove ritorna di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana (par. 1). Le autorità competenti possono registrare, a fini dichiarativi, il lavoratore frontaliero che esercita un’attività lucrativa per periodi superiori a tre mesi (par. 2). Se fanno uso di questa possibilità rilasciano al lavoratore frontaliero un certificato di registrazione (par. 3).
Il capoverso 3 stabilisce, per i lavoratori frontalieri cittadini degli Stati membri dell’UE, l’obbligo di registrarsi presso l’autorità competente. Per i lavoratori frontalieri dipendenti tale obbligo incombe al datore di lavoro. La Svizzera fa pertanto uso di una possibilità prevista dall’ALC.
L’ALC non fissa un termine preciso per la registrazione. Tuttavia, quest’ultima deve avvenire al più tardi prima dell’inizio dell’attività lucrativa in Svizzera. Fissare un termine di registrazione prima dell’inizio dell’attività lucrativa persegue un obiettivo di interesse pubblico legittimo, ossia prevenire l’elusione delle disposizioni della LDist. In tal modo si garantisce che, a seconda della durata dell’attività prevista, il cittadino di uno Stato membro dell’UE è stato in contatto con le autorità competenti (notifica per le attività lucrative fino a tre mesi o registrazione per quelle più lunghe). L’inosservanza di tali obblighi è punibile (cfr. art. 120 cpv. 1 lett. a AP-LStrI e art. 9 cpv. 2 lett. a AP–LDist).
Quanto alle disposizioni intrinsecamente connesse a un diritto di soggiorno previsto dall’ALC, esse non sono applicabili ai frontalieri cittadini degli Stati membri dell’UE, poiché non soggiornano in Svizzera ai sensi della direttiva 2004/38/CE.
Termini e procedura (cpv. 4)
Il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire i termini entro i quali devono essere adempiti gli obblighi di cui ai capoversi 1–3 e la relativa procedura. La direttiva 2004/38/CE precisa che il termine per dichiarare la propria presenza deve essere ragionevole e non discriminatorio (art. 5 par. 5) e che il termine per la registrazione presso le autorità competenti e per la presentazione della domanda di rilascio della carta di soggiorno non può essere inferiore a tre mesi dall’arrivo (art. 8 par. 2 e 9 par. 2).