Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 276Fedlex · Rapporto esplicativo

I cittadini degli Stati membri dell’UE e i loro familiari cittadini di uno Stato terzo possono decidere volontariamente di farsi registrare (cittadini degli Stati membri) e i di presentare la domanda per la carta di soggiorno (familiari), dopo il loro ingresso in Svizzera, rendendo così superflua la dichiarazione della presenza.

Art. 15 cpv. 2

Nella versione vigente, l’art. 15 LStrI non è applicabile a titolo sussidiario (art. 2 cpv. 2 AP–LStrI) ai cittadini degli Stati membri dell’UE, poiché contempla gli stranieri titolari di un «permesso», un titolo di soggiorno non più previsto con il recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE. È invece applicabile ai loro familiari cittadini di Stati terzi e titolari di una carta di soggiorno (status quo) o di una carta di soggiorno permanente.

Né l’ALC né la direttiva 2004/38/CE disciplinano la partenza dallo Stato ospitante. Per partenza s’intende la volontà di spostare la propria residenza all’estero. Per garantire l’efficacia delle disposizioni della direttiva 2004/38/CE, in particolare quelle relative alle assenze temporanee che non pregiudicano la continuità del soggiorno per l’ottenimento del diritto di soggiorno permanente (art. 16 par. 3 della direttiva 2004/38/CE) e quelle relative alla perdita del diritto di soggiorno permanente (art. 16 par. 4 della direttiva 2004/38/CE), è necessario che i cittadini degli Stati membri dell’UE titolari di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente informino le autorità competenti quando lasciano la Svizzera e, se del caso, quanto vi ritornano.

Da una parte, il nuovo capoverso 2 prevede l’obbligo dei cittadini degli Stati membri dell’UE titolari di un diritto di soggiorno superiore a tre mesi o di un diritto di soggiorno permanente di notificare all’autorità competente per il luogo di residenza la propria partenza dalla Svizzera.

Dall’altra, gli obblighi di cui all’articolo 13a capoverso 1 AP–LStrI sono applicabili ai cittadini degli Stati membri dell’UE che hanno lasciato la Svizzera e che prevedono di ritornarvi per un soggiorno di più di tre mesi (dichiarazione della presenza e registrazione).

Art. 21b Misure protettive e di riequilibrio nel quadro dell’applicazione

dell’ALC

Cpv. 1 e 2

Al Consiglio federale compete l’intera procedura dinnanzi al CM e al tribunale arbitrale (art. 21b cpv. 1 e 2 AP–LStrI). Qualora l’applicazione dell’ALC comporti gravi difficoltà di ordine economico o sociale in tutta la Svizzera, in determinate regioni oppure in un determinato settore, per porvi rimedio il Consiglio federale può presentare una richiesta al CM secondo l’articolo 14a paragrafo 1 ALC (art. 21b cpv. 1 AP– LStrI) e può approvare decisioni del CM secondo l’articolo 14a paragrafo 1 ALC concernenti misure protettive di cui ai capoversi 6 e 7 e, nel caso in cui non siano direttamente applicabili, attuarle (art. 21b cpv. 1 lett. b AP–LStrI).

Se il CM non adotta una decisione, il Consiglio federale può adire il tribunale arbitrale secondo l’articolo 14a paragrafi 2 e 4 ALC (art. 21b cpv. 2 AP–LStrI). Se il tribunale