Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 277Fedlex · Rapporto esplicativo
arbitrale stabilisce, conformemente all’articolo 14a paragrafi 3 e 5 ALC, che sussistono le condizioni previste da tali disposizioni, il Consiglio federale può adottare misure protettive di cui ai capoversi 6 e 7 (art. 21b cpv. 2 AP–LStrI).
Cpv. 3
Secondo il capoverso 3, il Consiglio federale può, nonostante una decisione contraria del tribunale arbitrale, adottare autonomamente misure protettive temporanee appropriate di cui al capoverso 6 e 7, se ritiene che le difficoltà siano tali da rendere necessarie tali misure. Se intende applicare le misure per più di 12 mesi, il Consiglio federale deve sottoporre entro tale termine all’Assemblea federale un pertinente progetto. Le misure si applicano tuttavia anche oltre tale termine fino alla decisione dell’Assemblea federale in merito al progetto.
Qualora il Consiglio federale o l’Assemblea federale adotti tali misure protettive, l’UE potrebbe da parte sua ricorrere a una procedura di composizione delle controversie, se ritiene che le misure – poiché non rientrano nella clausola di salvaguardia – violino l’ALC. In tal caso l’UE potrebbe adottare misure di riequilibrio negli accordi sul mercato interno (fatta salva la parte agraria dell’accordo sul commercio di prodotti agricoli).
La clausola di salvaguardia concretizzata e la procedura di composizione delle controversie istituita dal protocollo istituzionale con la possibilità di misure di riequilibrio comportano cambiamenti sostanziali rispetto all’ALC vigente. Il nuovo ALC prevede un meccanismo specifico per il caso in cui una parte contraente si scosti dall’accordo. Tale meccanismo si applica anche nel caso in cui la Svizzera adotti misure protettive temporanee in virtù dell’articolo 21b AP–LStrI nonostante una decisione contraria del tribunale arbitrale. Si può dare per acquisito che il Tribunale federale terrà conto di questo nuovo meccanismo e riconsideri di conseguenza la propria giurisprudenza sulla relazione tra il diritto interno e l’ALC in caso di conflitto tra le rispettive norme.
Cpv. 4
Qualora l’UE adotti misure protettive nei confronti della Svizzera, l’adozione di eventuali misure di riequilibrio nel campo d’applicazione dell’ALC compete al Consiglio federale.
Cpv. 5
Il Consiglio federale può verificare la presenza di gravi difficoltà di ordine economico o sociale di cui al capoverso 1 in tutta la Svizzera, in determinate regioni oppure in un determinato settore sulla base di indicatori appropriati, in particolare negli ambiti dell’immigrazione, del mercato del lavoro, della sicurezza sociale, delle abitazioni e dei trasporti (art. 21b cpv. 5 primo periodo AP–LStrI). È quindi libero di esaminare l’attivazione della clausola di salvaguardia se gli indicatori appropriati segnalano gravi difficoltà di ordine economico o sociale. Il Consiglio federale è tuttavia tenuto a esaminare l’attivazione della clausola di salvaguardia qualora, in seguito all’applicazione dell’ALC l’immigrazione netta, l’aumento dell’impiego di frontalieri, della disoccupazione o del ricorso all’aiuto sociale superino un valore soglia che esso ha definito per tutta la Svizzera (art. 21b cpv. 5 secondo periodo AP–LStrI).
Primo periodo (indicatori)