Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 278Fedlex · Rapporto esplicativo
L’elenco degli indicatori nell’articolo 21b capoverso 5 primo periodo AP–LStrI non è esaustivo. Come settori rilevanti di cui tenere conto sono elencati a titolo di esempio l’immigrazione, il mercato del lavoro (p. es. evoluzione dell’occupazione, della disoccupazione e dei salari, indennità per le spese), la sicurezza sociale (p. es. considerazione globale dell’indennità di disoccupazione e dell’aiuto sociale nonché delle prestazioni complementari), le abitazioni (p. es. domanda di abitazioni, scarsezza di abitazioni) e i trasporti (p. es. ore di ingorgo).
Secondo periodo (valori soglia)
La verifica dell’attivazione della clausola di salvaguardia è obbligatoria, qualora venga superato un determinato valore soglia. L’articolo 21b capoverso 5 secondo periodo AP–LStrI menziona l’immigrazione netta dall’UE, l’occupazione frontaliera, la disoccupazione e il ricorso all’aiuto sociale quali settori per i quali devono essere definiti valori soglia in un’ordinanza. I valori soglia vanno definiti in modo tale da segnalare una situazione straordinaria che induce a presumere la presenza di gravi difficoltà di ordine economico o sociale. Allo stesso tempo il Consiglio federale deve definire i valori soglia in modo tale che possano essere realisticamente raggiunti.
Nel settore dell’immigrazione l’indicatore potrebbe essere un’immigrazione netta eccezionalmente elevata. Il valore soglia dell’immigrazione netta potrebbe essere calcolato mettendo il saldo migratorio annuale dell’UE (immigrazione meno emigrazione) in relazione con la popolazione residente permanente in Svizzera. A livello nazionale tale soglia potrebbe essere fissata allo 0,74 per cento (ossia l’attuazione della clausola di salvaguardia deve essere verificata a partire da un’immigrazione netta pari a una quota arrotondata dello 0,8 % rispetto alla popolazione residente permanente).
Nel settore dell’impiego di frontalieri si potrebbe porre in relazione il mutamento del numero di frontalieri nel corso di un anno con il loro numero dell’anno precedente, misurando in tal modo il contributo dei frontalieri provenienti dall’UE alla crescita dell’occupazione in un anno. Si potrebbe stabilire un valore soglia dello 0,34 per cento, il che significa che l’attivazione della clausola di salvaguardia sarebbe verificata nel caso di un aumento annuale dell’impiego di frontalieri pari o superiore a una quota arrotondata dello 0,4 per cento.
Nel settore del mercato del lavoro la verifica dell’attivazione della clausola di salvaguardia potrebbe basarsi su un forte aumento della disoccupazione, come osservato per esempio durante la crisi finanziaria ed economica del 2009 o durante la pandemia da Covid nel 2020. Nel concreto si potrebbe paragonare il mutamento della disoccupazione a livello nazionale rispetto all’anno precedente. Non si misurerebbe soltanto il mutamento della disoccupazione dei cittadini degli Stati membri dell’UE, bensì quello della disoccupazione generale in Svizzera, essendo quest’ultima un indicatore affidabile di una crisi. Poiché sarà probabilmente difficile provare un legame diretto tra l’applicazione dell’ALC e l’aumento della disoccupazione, è giustificato definire un valore soglia più elevato. Quest’ultimo potrebbe essere fissato al 30 per cento: se in un anno la disoccupazione aumentasse di più del 30 per cento, dovrebbe essere verificata l’attivazione della clausola di salvaguardia.
Il caso in cui i costi per l’aiuto sociale aumentano in seguito all’applicazione dell’ALC costituisce un rischio per le spese dei Cantoni e dei Comuni. Il Consiglio federale deve pertanto esaminare l’attivazione della clausola di salvaguardi anche quando si registra