Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 280Fedlex · Rapporto esplicativo

2017 0,4 0,2 -40

2018 0,3 0,1 -17 -4

2019 0,4 0,2 -9 -4

2020 0,5 0,0 +36 -1

2021 0,4 0,3 -6 -6

2022 0,6 0,4 -28 -7

2023 0,7 0,2 -60

2024 0,6 0,2 +20

Fonti: Statistica della popolazione e delle economie domestiche dell’UST e statistica degli stranieri 2024 della SEM per l’immigrazione netta; statistica dei frontalieri dell’UST e statistica strutturale delle imprese dell’UST per la quota di frontalieri; statistica del mercato del lavoro della SECO per la disoccupazione; statistica dell’aiuto sociale (beneficiari stranieri dell’aiuto sociale e quota dell’aiuto sociale finanziario) dell’UST per la riscossione dell’aiuto sociale.

Spiegazioni relative al calcolo dei valori soglia annui nella tabella 2.3.8.1.1 (1): Per l’immigrazione netta, il saldo migratorio annuo è messo in rapporto al totale della popolazione residente permanente all’inizio dell’anno. La quota di aumento dell’occupazione di frontalieri è calcolata mettendo in relazione il mutamento del numero di frontalieri con il numero totale di lavoratori secondo la statistica strutturale delle imprese dell’anno precedente. Per il 2024 il mutamento del numero di frontalieri è messo in relazione al numero di lavoratori del 2022, non essendo ancora disponibili le cifre del 2023. Per il mutamento della disoccupazione si osserva il mutamento annuo del numero di disoccupati registrati in Svizzera secondo la SECO. Per l’aiuto sociale si calcola il mutamento annuo del numero di cittadini degli Stati membri dell’UE beneficiari dell’aiuto di sociale. Per la quota di frontalieri e il mutamento del numero di beneficiari dell’aiuto sociale le cifre sono disponibili soltanto rispettivamente dal 2011 e dal 2007. Nell’ambito dell’elaborazione del monitoraggio inerente alla clausola di salvaguardia si valuterà quali siano le statistiche appropriate per sorvegliare in modo rapido e affidabile i valori soglia della clausola di salvaguardia (cfr.

n. 2.3.7.3.1).

Cpv. 6

Il capoverso 6 stabilisce le misure protettive o di riequilibrio che il Consiglio federale può adottare. Determinate condizioni di ammissione secondo gli articoli 18–29 LStrI e le deroghe di cui all’articolo 30 possono valere anche per persone alle quali si ap-