Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 281Fedlex · Rapporto esplicativo

plica l’ALC (definizione di contingenti massimi, priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di salario e di lavoro nonché condizioni per l’ammissione di persone che non esercitano un’attività lucrativa). Inoltre, in caso di disoccupazione involontaria può essere previsto come misura protettiva il ritiro del diritto di soggiorno in deroga all’articolo 61a AP–LStrI. Infine, è possibile limitare la durata del soggiorno per la ricerca d’impiego ed esaminare il rispetto delle condizioni per il soggiorno superiore a tre mesi già al momento dell’entrata in Svizzera.

Le misure protettive proposte sono in gran parte già previste dalla LStrI vigente per i cittadini di Stati terzi. Con ciò la clausola di salvaguardia può esplicare effetto in poco tempo senza che sia necessario ricorrere alla procedura legislativa. Le misure «limitazione della durata di soggiorno per la ricerca d’impiego e esame antecedente delle condizioni di soggiorno» non sono previste dalla LStrI, ma sono definite in modo sufficiente affinché il Consiglio federale possa emanarle in un’ordinanza per delega.

Le misure protettive elencate sono tutte atte a mitigare e arginare gravi difficoltà di ordine economico o sociale in Svizzera. Con la definizione di tetti massimi e l’introduzione della priorità degli indigeni si può per esempio arginare l’immigrazione e contrastare le difficoltà in diversi settori (p. es. abitazioni). Il controllo delle condizioni di salario e di lavoro e la revoca del diritto di soggiorno in caso di disoccupazione involontaria mirano invece a contrastare soprattutto difficoltà di ordine economico quali l’onere a carico dell’aiuto sociale e delle assicurazioni sociali. Queste ultime misure riguardano cittadini degli Stati membri dell’UE che soggiornano già in Svizzera.

Cpv. 7

Le misure di cui al capoverso 6 devono riguardare i diritti contemplati nell’ALC, essere appropriate nonché limitate nel tempo e nella portata. Le misure protettive previste devono essere inoltre adeguate e in un rapporto diretto con l’eliminazione delle difficoltà ai sensi del capoverso 1. Devono essere privilegiate e valutate anteriormente misure meno incisive compatibili con l’ALC. Il Consiglio federale può adottare misure protettive nazionali, ma anche regionali (uno o più Cantoni) e specifiche a determinati rami, se l’esame mostra che l’applicazione dell’ALC non conduce a gravi difficoltà a livello nazionale bensì soltanto in una regione o in un ramo dell’economia. In tal caso la pertinente misura dovrebbe essere considerata proporzionata.

Cpv. 8

Se le misure di cui al capoverso 6 non sono sufficienti o se sono ritenute necessarie altre misure in deroga all’ALC che richiedono una modifica di legge, per esempio nei settori del mercato del lavoro, della sicurezza sociale, delle abitazioni o dei trasporti, il Consiglio federale sottopone le ulteriori misure all’Assemblea federale, se necessario nella procedura urgente (art. 165 Cost).

Cpv. 9

Il Consiglio federale consulta le commissioni parlamentari competenti, i Cantoni e le parti sociali prima di presentare una richiesta di cui al capoverso 1, prima di stabilire misure protettive o di riequilibrio secondo i capoversi 1–4 o se prevede di rinunciare a presentare una richiesta secondo il capoverso 1 malgrado il superamento di un valore soglia secondo il capoverso 5 secondo periodo.