Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Cpv. 10

Secondo il capoverso 10 ciascun Cantone ha la possibilità di chiedere al Consiglio federale di esaminare l’attivazione della procedura relativa alla clausola di salvaguardia se nel Cantone sussistono gravi difficoltà economiche o sociali. Le ripercussioni dell’ALC divergono molto da regione a regione, per esempio per quanto riguarda l’immigrazione netta e in particolare l’impiego di frontalieri. In alcuni Cantoni di confine lavora un numero sproporzionato di frontalieri rispetto al resto della Svizzera. Le difficoltà nell’applicazione dell’ALC possono pertanto limitarsi a determinate regioni. Per tenere conto di questa situazione particolare dei Cantoni di confine è previsto un valore soglia anche per l’aumento dell’impiego di frontalieri (cfr. cpv. 5).

Il diritto di richiesta dei Cantoni include la possibilità di chiedere al Consiglio federale di avviare una procedura di attivazione della clausola di salvaguardia le cui misure protettive siano limitate a uno o più Cantoni. Se è raggiunto uno dei valori soglia nazionali, la richiesta comporta un esame obbligatorio dell’attivazione della clausola di salvaguardia. Anche se in questo caso, secondo l’articolo 21b capoverso 5 AP– LStrI, il Consiglio federale è comunque tenuto a esaminare l’attivazione della clausola di salvaguardia, il diritto di richiesta dei Cantoni permette loro di proporre misure protettive cantonali o regionali, se dimostrano che sul loro territorio sussistono gravi difficoltà specifiche di ordine economico o sociale riconducibili all’applicazione dell’ALC. Anche nel caso di una richiesta di un Cantone, il Consiglio federale rimane comunque libero di adottare misure protettive per tutta la Svizzera. Se a livello nazionale non è superato alcun valore soglia, il Consiglio federale può, su richiesta di un Cantone, procedere lo stesso a un esame dell’attivazione della clausola di salvaguardia. In caso di forti indizi di particolari difficoltà cantonali, per esempio in base a ulteriori indicatori, un tale esame può risultare necessario; il Consiglio federale dispone tuttavia di un determinato margine di apprezzamento.

Art. 41c Aiuto sociale ai cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS

Osservazioni generali

L’esclusione dall’aiuto sociale dei cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS e dei loro familiari è attualmente disciplinata dall’articolo 29a LStrI, in caso di soggiorno in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego, e dall’articolo 61a LStrI in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro nei primi dodici mesi di soggiorno.

L’articolo 41c riprende il contenuto degli articoli 29a e 61a LStrI riguardante i cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS (cpv. 1 lett. a, d ed e) e prevede due nuovi casi di esclusione dall’aiuto sociale riguardanti soltanto i cittadini degli Stati membri dell’UE (cpv. 1 lett. b e c). Questa disposizione è compatibile con l’articolo 121 capoverso 1 Cost. (cfr. n. 2.3.10.2.3).

Dal punto di vista sistematico è ragionevole inserire questa disposizione nel capitolo 6 «Regolamentazione del soggiorno» della LStrI, poiché non riguarda le «condizioni di ammissione» ai sensi del capitolo 5, bensì disciplina i diritti e gli obblighi dei cittadini membri dell’UE o dell’AELS durante il loro soggiorno, tra cui il regime di esclusione dall’aiuto sociale.