Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 283Fedlex · Rapporto esplicativo

I cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS che si avvalgono del diritto di esercitare un’attività lucrativa in Svizzera mantenendo il loro domicilio all’estero (frontalieri) ottengono prestazioni di aiuto sociale esclusivamente nel loro Stato di residenza (cfr. art. 20 della legge federale del 24 giugno 1977302 sull’assistenza e art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004303). Non è quindi necessario escluderli in modo esplicito nel presente articolo.

Cpv. 1

Per motivi di chiarezza, negli articoli 29a e 61a LStrI la formulazione utilizzata per indicare l’«assenza del diritto all’aiuto sociale» è sostituita da «esclusione dall’aiuto sociale», poiché quest’ultima formula in maniera più esplicita l’approccio restrittivo della Svizzera in relazione all’aiuto sociale per determinate categorie di persone.

Lett. a

Secondo l’articolo 24 paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE, la Svizzera non è tenuta ad accordare, durante il periodo di ricerca di un impiego dopo i primi tre mesi di soggiorno (art. 6 della direttiva 2004/38/CE), il diritto a prestazioni di aiuto sociale ai cittadini degli Stati membri dell’UE che non sono lavoratori (dipendenti o indipendenti), o che non mantengono questa qualità, e ai loro familiari, anche se sono in grado di dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo (art. 14 par. 4 lett. b della direttiva 2004/38/CE).

Anche se non risulta chiaramente dall’articolo 24 paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE, la Commissione europea precisa che la direttiva permette di escludere dall’aiuto sociale sia le persone in cerca di un impiego che non hanno ancora lavorato nello Stato di accoglienza sia quelle che, dopo avervi lavorato, non hanno ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente e non hanno mantenuto la qualità di lavoratore nello Stato ospitante304.

La lettera a contempla i cittadini degli Stati membri dell’UE che soggiornano in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego dopo essere entrati in Svizzera o dopo aver perso la qualità di lavoratore e i loro familiari. Non contempla invece, contrariamente all’articolo 29a LStrI, gli stranieri in generale, poiché la LStrI non disciplina l’ammissione in Svizzera di cittadini di Stati terzi per un soggiorno ai soli fini della ricerca di un impiego.

La dichiarazione comune sul rifiuto dell’assistenza sociale e sulla cessazione del soggiorno prima di acquisire il diritto di soggiorno permanente precisa che in tal caso non è necessario procedere a una valutazione individuale della situazione personale dei cittadini degli Stati membri dell’UE e dei loro familiari (n. iii)305.

302RS 851.1

303 RS 0.831.109.268.1

304 N. 11.1.3 della Comunicazione della Commissione C/2023/8500 — Orientamenti sul diritto di libera circolazione dei cittadini dell’Unione e delle loro famiglie, OJ C, C/2023/1392, 22.12.2023, reperibile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html > Ricerca rapida > 52023XC01392.

305 Cfr. il Protocollo di modifica del xx.xx.2025 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, Dichiarazione comune sul rifiuto dell’assistenza sociale e sulla cessazione del soggiorno prima di acquisire il diritto di soggiorno permanente