Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Lett. b
Secondo l’articolo 6 della direttiva 2004/38/CE, i cittadini degli Stati membri dell’UE hanno il diritto di soggiornare in Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità. I familiari cittadini di Stati terzi che li accompagnano o li raggiungono devono unicamente essere in possesso di un passaporto in corso di validità.
Durante questo periodo di tre mesi, i cittadini degli Stati membri dell’UE che non sono considerati lavoratori dipendenti o indipendenti, o che non mantengono tale qualità, e i loro familiari possono essere esclusi dall’aiuto sociale (art. 24 par. 2 della direttiva 2004/38/CE).
La lettera b sancisce esplicitamente che i cittadini degli Stati membri dell’UE senza qualità di lavoratore (dipendente o indipendente) e i loro familiari sono esclusi dall’aiuto sociale durante i primi tre mesi di soggiorno in Svizzera. Il legislatore si avvale pertanto della possibilità prevista dall’articolo 24 paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE. Poiché il diritto incondizionato di soggiornare in Svizzera per un periodo fino a tre mesi non è previsto dalla Convenzione AELS, il legislatore non deve estendere l’esclusione ai cittadini degli Stati membri dell’AELS (status quo).
La lettera b mira a rendere la Svizzera meno attraente per gli stranieri e costituisce una modalità di gestione dell’immigrazione compatibile con la politica in materia di migrazione. Riguarda soltanto i cittadini degli Stati membri dell’UE al loro arrivo in Svizzera e per un periodo limitato di tre mesi. Le categorie di persone contemplate sono d’altronde spesso già escluse dall’aiuto sociale in virtù del diritto cantonale (p. es. turisti, studenti, ecc.), visto che durante questo breve periodo non sono in generale domiciliati in Svizzera. L’esclusione dall’aiuto sociale esplica pertanto effetti materiali e temporali limitati e non pregiudica i settori chiave della competenza cantonale in materia di aiuto sociale (art. 115 Cost. in combinato disposto con l’art. 121 cpv. 1 Cost.; cfr. anche n. 2.3.10.2.3).
La dichiarazione comune sul rifiuto dell’assistenza sociale e sulla cessazione del soggiorno prima di acquisire il diritto di soggiorno precisa che in tal caso non è necessaria la valutazione individuale della situazione personale (n. i).306
Lett. c
Secondo l’articolo 7 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2004/38/CE i cittadini degli Stati membri dell’UE che non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera (pensionati, studenti, persone che vivono di rendita) hanno il diritto di soggiornare in Svizzera se dispongono, per sé stessi e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale durante il periodo di soggiorno. Al contrario della direttiva 2004/38/CE, la Convenzione AELS prevede la perdita del
306 Cfr. il Protocollo di modifica del xx.xx.2025 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, Dichiarazione comune sul rifiuto dell’assistenza sociale e sulla cessazione del soggiorno prima di acquisire il diritto di soggiorno permanente.