Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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diritto di soggiorno se la condizione delle risorse finanziarie sufficienti non è più soddisfatta (art. 23 par. 8 allegato K, appendice 1). Il legislatore non deve pertanto estendere l’esclusione ai cittadini degli Stati membri dell’AELS (status quo)

La lettera c sancisce il principio dell’esclusione dall’aiuto sociale dei cittadini degli Stati membri dell’UE che soggiornano in Svizzera per più di tre mesi senza qualità di lavoratore, anche a fini di formazione, poiché il diritto di soggiorno presuppone l’esistenza di risorse economiche sufficienti (art. 7 par. 1 lett. b e 14 par. 2 della direttiva 2004/38/CE per quanto riguarda il mantenimento del diritto). Questa esclusione dall’aiuto sociale è quindi una conseguenza della condizione di disporre di risorse economiche sufficienti. Qualora una persona senza qualità di lavoratore chieda prestazioni di aiuto sociale in Svizzera, l’autorità competente per il versamento delle prestazioni procede a un esame individuale (n. ii, a contrario).

Al fine di rispettare l’ALC, il secondo periodo della lettera c precisa che i Cantoni disciplinano le deroghe. Possono per esempio concedere sostegni finanziari mirati o di breve durata al fine di tenere conto di determinate situazioni individuali. Inoltre, va precisato che anche in caso di esclusione dall’aiuto sociale, le persone interessate hanno diritto al soccorso d’emergenza. Questo diritto costituzionale a ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa spetta infatti a tutte le persone, a prescindere dal loro statuto di soggiorno in Svizzera (art. 12 Cost.)307.

La lettera c mira a rendere la Svizzera meno attraente per gli stranieri e costituisce una modalità di gestione dell’immigrazione compatibile con la politica in materia di stranieri. Riguarda soltanto i cittadini degli Stati membri dell’UE senza qualità di lavoratore o in formazione, che non dispongono o non dispongono più di mezzi finanziari sufficienti per sé stessi e per i loro familiari308. Esplica pertanto effetti limitati sul piano materiale e temporale e non pregiudica i settori chiave della competenza cantonale in materia di aiuto sociale (art. 115 Cost. in combinato disposto con l’art. 121 cpv. 1 Cost., cfr. anche n. 2.3.10.2.3) Va osservato che queste persone sono in linea di principio già escluse dall’aiuto sociale in virtù del diritto cantonale.

Lett. d

Secondo l’articolo 2 paragrafo 1 allegato K appendice 1 della Convenzione AELS, i cittadini degli Stati membri dell’AELS che si recano in Svizzera o che vi rimangono dopo la fine di un impiego inferiore a un anno per cercare un nuovo impiego possono essere esclusi dall’aiuto sociale durante il soggiorno a tal fine.

La lettera d esclude esplicitamente queste persone dall’aiuto sociale, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione AELS.

Per il resto si rinvia ai commenti agli articoli 29a e 61a LStrI del messaggio del 4 marzo 2016309 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione).

Cpv. 2

307 DTF 121 I 367 consid. 2d.

308 GGUE, sentenza dell’11 novembre 2014, Dano, C-333/13, UE:C:2358.

309 FF 2016 2621, 2665 seg. e 2667 segg.