Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Lett. a
L’articolo 41c AP–LStrI contempla le persone che si avvalgono del diritto di soggiorno ai soli fini della ricerca di un impiego (UE/AELS), del diritto di soggiorno fino a tre mesi (UE) o del diritto di soggiorno superiore a tre mesi senza qualità di lavoratore (UE).
I cittadini degli Stati membri dell’UE e i loro familiari che hanno acquisito il diritto di soggiorno permanente (art. 7e del protocollo di modifica dell’ALC nonché art. 16 e 17 della direttiva 2004/38/CE) non sono contemplati dal presente articolo, poiché tale diritto, una volta acquisito, non sottostà alle condizioni relative al diritto di soggiorno previste dal capo III della direttiva 2004/38/CE (art. 6–15). Per motivi di chiarezza, il capoverso 2 lettera a precisa che il capoverso 1 non è applicabile a queste persone.
Lett. b
La lettera b disciplina la situazione particolare dei cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di domicilio. Il rilascio e la revoca del permesso di domicilio sono infatti retti esclusivamente dalla LStrI. Il permesso è rilasciato per una durata illimitata e non è vincolato a condizioni (art. 34 LStrI); può essere revocato se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale in maniera durevole e considerevole (art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI). La revoca deve essere proporzionale alle circostanze (art. 96 LStrI). Dato che i cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di domicilio possono ricevere, in una certa misura, prestazioni dell’aiuto sociale, il capoverso 1 non è loro applicabile.
Cpv. 3
Secondo l’articolo 16 paragrafo 1 della direttiva 2004/38/CE, i cittadini degli Stati membri dell’UE che hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni in Svizzera hanno il diritto al soggiorno permanente sul suo territorio.
In virtù dell’articolo 7e del protocollo di modifica dell’ALC, ai fini del calcolo del periodo ininterrotto di cinque anni di soggiorno legale, la Svizzera può decidere di non prendere in considerazione i periodi di sei mesi o più durante i quali la persona dipende interamente dall’aiuto sociale.
Conformemente alla possibilità prevista dal protocollo di modifica dell’ALC, il capoverso 3 esclude dal suddetto calcolo i periodi di sei mesi o più durante i quali i cittadini degli Stati membri dell’UE dipendono interamente dall’aiuto sociale. Per la nozione di aiuto sociale, in particolare nel diritto in materia di stranieri, bisogna riferirsi alle norme della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS)310 e alla circolare della SEM «Commenti alle spiegazioni generali riguardanti l’aiuto sociale»311: una persona dipende interamente dall’aiuto sociale se non è in grado di soddisfare i suoi bisogni di base con i propri mezzi e riceve a tal fine un aiuto finanziario.
310 www.skos.ch/it/ > Norme CSIAS.
311 Circolare della SEM del 2 febbraio 2021 «Commenti alle spiegazioni generali riguardanti l’aiuto sociale e l’obbligo di approvazione per il versamento dell’aiuto sociale conformemente all’ordinanza del DFGP concernente l’approvazione (OA-DFGP), reperibile all’indirizzo www.sem.admin.ch > Pubblicazione & servizi > Istruzioni e circolari > I. Settore degli stranieri > 3 Regolamentazione del soggiorno > Allegato al n. 3.4.5 e al n. 8.11.