Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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L’aiuto sociale a copertura dei bisogni di base intende garantire le condizioni minime di esistenza di una persona e non persegue altri obiettivi specifici quali l’integrazione, la formazione e la formazione continua, il sostegno alle famiglie, ecc.

Art. 61a Perdita della qualità di lavoratore e del diritto di soggiorno dei

cittadini degli Stati membri dell’UE

L’obiettivo dell’articolo 61a LStrI di chiarire la situazione giuridica dei cittadini degli Stati membri dell’UE in caso di cessazione dell’attività lucrativa dipendente o indipendente resta attuale. L’articolo deve tuttavia essere completamente riveduto al fine di tenere conto dei cambiamenti risultanti dal recepimento (parziale) della direttiva 2004/38/CE. I riferimenti del capoverso 1 al permesso di soggiorno di breve durata e al permesso di dimora non sono più pertinenti, i capoversi 2, 3 e 4 devono tenere conto della direttiva 2004/38/CE per quanto riguarda il mantenimento della qualità di lavoratore e le situazioni descritte nel capoverso 5 (incapacità temporanea al lavoro, art. 7 par. 3, lett. a e vigente diritto di rimanere) sono già disciplinate in modo chiaro dalla direttiva 2004/38/CE (art. 17 della direttiva).

Sono contemplate le attività esercitate nello Stato ospitante, a prescindere dalla loro natura (dipendente o indipendente) e dal tipo di contratto di lavoro312, purché siano reali ed effettive e non siano talmente ridotte da risultare mere attività marginali e accessorie313.

Le persone che hanno acquisito il diritto di soggiorno permanente o che sono titolari di un permesso di domicilio perdono la qualità di lavoratore, ma non il loro diritto di soggiorno permanente o il loro permesso di domicilio. Infatti, il diritto di soggiorno permanente non sottostà alle condizioni previste dal capo III della direttiva 2004/38/CE (art. 16 par. 1 della direttiva 2004/38/CE) e il permesso di domicilio è rilasciato per una durata illimitata e non è vincolato a condizioni (art. 34 cpv. 1 LStrI).

Cpv. 1

Secondo l’articolo 7 paragrafo 3 lettera c della direttiva 2004/38/CE, il cittadino di uno Stato membro dell’UE conserva la qualità di lavoratore per un periodo non inferiore a sei mesi se, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore a un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. Se soddisfa queste condizioni beneficia del diritto di soggiorno (art. 14 par 2 della direttiva 2004/38/CE).

Il nuovo capoverso 1 disciplina la perdita per legge della qualità di lavoratore dipendente o indipendente e del diritto di soggiorno superiore a tre mesi che ne consegue in virtù dell’ALC in caso di cessazione dell’attività lucrativa esercitata al massimo un anno (cfr. sentenza CGUE Gusa314).

312 CGUE, sentenza dell’11 aprile 2019, Tarola, C‑483/17, EU :C :2019 :309, n. marg. 48.

313 CGUE, sentenza del 23 marzo 1982, Levin, C-53/81, EU :C :1982 :105, n. marg. 17.

314 CGUE, sentenza del 20 dicembre 2017 Gusa, C-422/16, UE:C:2017:1004, n. marg. 36.