Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Se non si notificano come persone in cerca di lavoro presso l’ufficio del lavoro competente, gli interessati perdono il diritto di soggiorno in qualità di lavoratore (dipendente o indipendente) subito dopo la fine dell’attività lucrativa. Se invece si registrano, perdono il diritto di soggiorno sei mesi dopo la fine dell’attività lucrativa. Il legislatore fa pertanto uso del margine di manovra conferito dalla direttiva 2004/38/CE («non inferiore a sei mesi»).
Non è necessaria la valutazione individuale della situazione personale.
Cpv. 2
Secondo l’articolo 7 paragrafo 3 lettera b della direttiva 2004/38/CE, il cittadino di uno Stato membro dell’UE conserva la qualità di lavoratore se, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente.
Il capoverso 2 disciplina la perdita per legge della qualità di lavoratore dipendente o indipendente e del diritto di soggiorno superiore a tre mesi che ne consegue in virtù dell’ALC in caso di disoccupazione involontaria dopo aver svolto un’attività lucrativa superiore a dodici mesi.
– La lettera a contempla i cittadini degli Stati membri dell’UE che non si registrano come persona in cerca di impiego presso l’ufficio del lavoro competente entro il termine stabilito dal Consiglio federale.
– La lettera b contempla i cittadini degli Stati membri dell’UE che rifiutano di cooperare seriamente e in buona fede con l’ufficio del lavoro per trovare un nuovo impiego entro un termine ragionevole.
– La lettera c contempla infine i cittadini degli Stati membri dell’UE che, dopo un lungo periodo senza attività lucrativa (da uno a due anni d’indennità di disoccupazione + sei mesi), non hanno oggettivamente più una prospettiva reale di trovare un nuovo impiego. In tal caso la cooperazione con l’ufficio del lavoro non raggiunge l’obiettivo di trovare un nuovo impiego entro un termine ragionevole315. Prima di constatare la perdita della qualità di lavoratore e del diritto di soggiorno (accertamento dell’inesistenza di un diritto; art. 5 cpv. 1 lett. b PA), l’autorità competente sente l’interessato (art. 30 cpv. 1 PA). Quest’ultimo deve rendere verosimile la prospettiva di essere nuovamente assunto entro un termine ragionevole, contrariamente a quello che induce a far credere la sua situazione. La scadenza del termine di sei mesi ha quindi per effetto di avviare una valutazione della situazione individuale della persona ed è pertanto conforme all’ALC.
315 Cfr. il protocollo di modifica del xx.xx.2025 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, Dichiarazione comune sul rifiuto dell’assistenza sociale e sulla cessazione del soggiorno prima di acquisire il diritto di soggiorno permanente.