Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 290Fedlex · Rapporto esplicativo
un permesso di dimora UE/AELS presuppone che la persona esercitante un’attività lucrativa sia disposta a stabilirsi in Svizzera. Se l’interessato esercita un’attività lucrativa in qualità di frontaliere ai sensi dell’ALC, la volontà di stabilirsi in Svizzera non sussiste e il suo eventuale permesso di dimora UE/AELS deve essere revocato e sostituito da un permesso per frontalieri UE/AELS (art. 23 OLCP). Queste precisazioni della giurisprudenza del Tribunale federale hanno permesso di chiarire la situazione nel campo d’applicazione dell’ALC (cfr. il n. 3.1.2 del rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di modifica della LStrI «Facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione»319).
L’obiettivo perseguito con l’ALC non cambia con il recepimento (parziale) della direttiva 2004/38/CE. La menzionata giurisprudenza del Tribunale federale mantiene pertanto tutta la sua pertinenza e rimane applicabile mutatis mutandis. Viene mantenuta la distinzione tra persone residenti in Svizzera e persone che esercitano un’attività lucrativa in qualità di frontalieri (art. 13a AP–LStrI). Questa distinzione ha come conseguenza che i cittadini degli Stati membri dell’UE che risiedono nello Stato ospitante vi beneficiano di determinati diritti. Se non vi risiedono, questi diritti non devono essere loro riconosciuti (p. es. diritto di rimanere). La volontà del cittadino di uno Stato membro dell’UE di stabilirsi in Svizzera permette di distinguere le due categorie.
Lett. c
La lettera c contempla l’abuso che consiste nel soggiornare più di tre mesi in Svizzera senza soddisfare le pertinenti condizioni (essere lavoratore dipendente o indipendente o disporre di risorse finanziarie sufficienti; cfr. art. 7 della direttiva 2004/38/CE).
L’articolo 6 della direttiva 2004/38/CE conferisce ai cittadini degli Stati membri dell’UE e ai loro familiari il diritto di soggiornare nel territorio svizzero per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità. Secondo la CGUE, un cittadino di uno Stato membro dell’UE che intende beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno in virtù dell’articolo 6 paragrafo 1 della direttiva 2004/38/CE, non solo deve lasciare fisicamente il territorio dello Stato membro ospitante, bensì deve anche aver posto realmente ed effettivamente fine al soggiorno su tale territorio, di modo che, al suo ritorno sul territorio dello Stato ospitante, il suo soggiorno non possa essere considerato la continuazione di quello precedente. Non può essere obbligato a lasciare lo Stato ospitante per un periodo minimo (p. es. tre mesi) per potersi avvalere di un nuovo diritto di soggiorno in virtù di detto articolo (sentenza CGUE Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid320).
319 Rapporto esplicativo, reperibile all’indirizzo https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html > La SEM > Progetti legislativi in corso > Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione).
320 CGUE, sentenza del 22 giugno 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C–719/19, EU:C:2021:506, punti 81 e 89).