Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Le lettere a e b del capoverso 2 sono applicabili a titolo sussidiario ai cittadini degli Stati membri dell’UE che possono avvalersi di un diritto di soggiorno in virtù dell’ALC.
Art. 97 cpv. 3 lett. dbis, 4 e 5
Cpv. 3 lett. dbis
In seguito alle integrazioni della lettera dbis, i servizi pubblici di collocamento saranno tenuti a comunicare alle autorità della migrazione l’annuncio presso il servizio pubblico di collocamento e il mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 24a AP– LC. Tale comunicazione permetterà alle autorità della migrazione di pronunciarsi in merito alla qualità di lavoratore (dipendente o indipendente) del cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
Il Consiglio federale determinerà nelle ordinanze le modalità e la portata della comunicazione.
Cpv. 4
Il capoverso 4 è integrato in quanto le autorità contemplate dal capoverso 1 devono comunicare d’ufficio all’organo competente per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari anche le decisioni con cui è costatata la fine del diritto di soggiorno in virtù dell’ALC di un cittadino di uno Stato membro dell’UE, affinché tale organo possa valutare la prestazione complementare che versa al cittadino in questione.
Cpv. 5
Analogamente al capoverso 4, il capoverso 5 stabilisce per le autorità di cui al capoverso 1 un obbligo di comunicazione, in questo caso all’autorità competente per il versamento delle prestazioni di aiuto sociale. La presente disposizione permette a tale autorità di valutare la concessione delle prestazioni. Anche le decisioni che costatano che un cittadino di uno Stato membro dell’UE non possiede o non possiede più il diritto di soggiorno in virtù dell’ALC devono essere comunicate d’ufficio.
Art. 99 cpv. 1
La versione vigente dell’articolo 99 capoverso 1 LStrI non è applicabile a titolo sussidiario (art. 2 cpv. 2 AP-LStrI), dato che i cittadini degli Stati membri dell’UE che possono avvalersi di un diritto di soggiorno in virtù dell’ALC non otterranno «permessi» di breve durata o di dimora, titoli di soggiorno non più previsti in seguito al recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE. È invece applicabile ai loro familiari cittadini di uno Stato terzo e titolari di una carta di soggiorno (status quo).
L’articolo 99 capoverso 1 è adattato affinché le decisioni che constatano un diritto di soggiorno (permanente o meno) in virtù dell’ALC possano essere sottoposte per approvazione alla SEM. Si tratta attualmente dei casi contemplati dagli articoli 3 paragrafo 6 (ammissione dei figli a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale) e 4 (diritto di rimanere) dell’allegato I