Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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direttiva 2004/38/CE (su riserva dell’art. 28 par. 2 e 3; cfr. art. 7h del protocollo di modifica dell’ALC, che prevede questa eccezione)
Cpv. 3
La presente clausola di esclusione intende evitare il dualismo che impedisce all’autorità competente in materia di migrazione di revocare un permesso di soggiorno fondandosi esclusivamente su un reato per il quale un giudice ha già pronunciato una pena rinunciando a sancire l’espulsione dal territorio svizzero (cfr. il messaggio concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare «Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati»325).
Art. 64 cpv. 1 lett. d
La versione vigente dell’articolo 64 capoverso 1 LStrI non è applicabile a titolo sussidiario (art. 2 cpv. 2 AP-LStrI) ai cittadini degli Stati membri dell’UE che possono avvalersi di un diritto di soggiorno in virtù dell’ALC, dato che contempla la decisione di allontanamento ordinaria pronunciata nei confronti di uno straniero che non è o non è più in possesso di un «permesso», un titolo di soggiorno non più previsto in seguito al recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE. È invece applicabile ai loro familiari cittadini di uno Stato terzo e titolari di una carta di soggiorno (status quo) o di una carta di soggiorno permanente.
La lettera d disciplina i casi in cui l’autorità competente pronuncia una decisione di allontanamento ordinaria nei confronti di un cittadino di uno Stato membro dell’UE che non può o non può più avvalersi di un diritto di soggiorno (art. 61a, 61c e 61d AP–LStrI) o di un diritto di soggiorno permanente in virtù dell’ALC (art. 61e cpv. 1 lett. b e c, e cpv. 2 lett. c, AP–LStrI).
Art. 64d cpv. 2 lett. g
La versione vigente dell’articolo 64d capoverso 2 lettera c LStrI non è applicabile a titolo sussidiario (art. 2 cpv. 2 AP–LStrI) ai cittadini degli Stati membri dell’UE che possono avvalersi di un diritto di soggiorno in virtù dell’ALC, dato che contempla il rifiuto di una domanda manifestamente infondata o fraudolenta di un «permesso», un titolo di soggiorno non più previsto in seguito al recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE. È invece applicabile ai loro familiari cittadini di uno Stato terzo e titolari di una carta di soggiorno (status quo) o di una carta di soggiorno permanente.
L’articolo 30 paragrafo 3 della direttiva 2004/38/CE stabilisce che, fatti salvi i casi di urgenza debitamente comprovata, il termine impartito per lasciare il territorio dello Stato membro non può essere inferiore a un mese.
La lettera g disciplina la possibilità di pronunciare un allontanamento immediatamente esecutivo o di impartire un termine di partenza inferiore a sette giorni se l’autorità competente costata l’assenza di un diritto di soggiorno in virtù dell’ALC poiché il diritto invocato è manifestamente infondato o è stato conseguito in modo fraudolento.
325 FF 2013 5163, 5230