Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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all’ALC (art. 4 lett. e ed f dell’ordinanza del DFGP concernente l’approvazione326). Nella direttiva 2004/38/CE ciò equivale agli articoli 12 e 13 (mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in determinati casi, quali il decesso o il divorzio) nonché 17 (diritto di soggiorno permanente per i lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari).
Art. 118 cpv. 1
La versione vigente dell’articolo 118 capoverso 1 LStrI non è applicabile a titolo sussidiario (art. 2 cpv. 2 AP-LStrI) ai cittadini degli Stati membri dell’UE che possono avvalersi di un diritto di soggiorno in virtù dell’ALC, poiché contempla il fatto di ottenere con l’inganno o evitare la revoca di un «permesso», un titolo di soggiorno non più previsto in seguito al recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE. È invece applicabile ai loro familiari cittadini di uno Stato terzo e titolari di una carta di soggiorno (status quo).
L’articolo 118 capoverso 1 è adattato al fine di poter punire anche i comportamenti ingannevoli relativi al diritto di soggiorno o al diritto di soggiorno permanente contemplati dall’ALC.
Si precisa d’altronde che gli articoli 115 capoverso 1 lettera b (soggiorno illegale) e 118 capoverso 2 LStrI (matrimonio di compiacenza) restano applicabili a titolo sussidiario ai cittadini degli Stati membri dell’UE.
Art. 120 cpv. 1 lett. a
Secondo l’articolo 5 paragrafo 5 della direttiva 2004/38/CE, l’inosservanza, da parte di un cittadino di uno Stato membro, dell’obbligo di dichiarare la propria presenza può comportare sanzioni proporzionate e non discriminatorie.
Secondo gli articoli 8 paragrafo 2 e 9 paragrafo 3 della direttiva 2004/38/CE, l’inadempimento delle formalità amministrative (iscrizione del soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’UE e presentazione della domanda per il rilascio di una carta di soggiorno per i loro familiari cittadini di Stati terzi) è passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.
Tali obblighi sono sanciti nel nuovo articolo 13a AP–LStrI per i cittadini degli Stati membri dell’UE.
La vigente lettera a elenca due obblighi (notifica dell’arrivo e della partenza) rinviando agli articoli 10–16 LStrI. Tali articoli contemplano, oltre ai suddetti obblighi, l’obbligo di essere titolare di un permesso (art. 10 e 11) e l’obbligo di notifica di chi dà alloggio a pagamento (art. 16).
In considerazione di quanto precede, occorre riformulare la lettera a.