Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 297Fedlex · Rapporto esplicativo

le disposizioni del diritto in materia di stranieri, comprese quelle dell’ALC, permette di tenere conto sia dei casi non gravi che dei casi gravi e della recidiva, nel rispetto del principio di proporzionalità. L’importo massimo della sanzione corrisponde a quello previsto dall’articolo 9 capoverso 2 lettera b LDist per l’inosservanza delle condizioni minime di lavoro e di salario.

I cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS che ottengono con l’inganno un diritto di soggiorno in virtù dell’ALC sono punibili in forza dell’articolo 118 capoverso 1 AP–LStrI (inganno delle autorità).

Cpv. 2

Nell’ambito dell’ALC, un’impresa straniera può distaccare i suoi lavoratori per fornire una prestazione in Svizzera soltanto per un periodo effettivo massimo di 90 giorni per anno civile. Tale limite vale anche per i prestatori di servizi indipendenti stranieri. I lavoratori distaccati per fornire prestazioni di servizio fino a 90 giorni devono essere notificati e i prestatori di servizi indipendenti stranieri devono registrarsi (art. 6 e 6c AP–LDist). Per soggiorni di durata superiore devono essere in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora in virtù della LStrI (art. 5d del protocollo di modifica dell’ALC).

L’importo massimo della sanzione pari a 30 000 franchi corrisponde a quello previsto dal capoverso 1. Contempla anche l’inosservanza del limite di 90 giorni e quindi l’elusione del diritto in materia di stranieri, compreso quello dell’ALC. Tale importo permette di tenere conto sia dei casi non gravi che dei casi gravi e della recidiva, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Anche la LStrI vigente permette di punire i lavoratori distaccati (art. 115 LStrI) e i destinatari di servizi (art. 117 LStrI), ma non le imprese che distaccano i lavoratori né i prestatori di servizi indipendenti stranieri. Il nuovo capoverso intende porre rimedio a questa situazione.

Cpv. 3

In caso di mancato pagamento dell’importo della sanzione pecuniaria di cui al capoverso 2, si può pronunciare, nei confronti dell’impresa straniera o del prestatore di servizi indipendente straniero, il divieto di prestare i servizi. Tale divieto è revocato al momento del pagamento dell’importo o, in assenza di tale pagamento, al più tardi dopo dieci anni (lett. a). In tal caso la sanzione non ha carattere punitivo.

Questa possibilità esiste anche in caso di recidiva (lett. b), in aggiunta alla sanzione pecuniaria prevista dal capoverso 2. In tal caso la sanzione ha carattere punitivo.

Anche la LDist prevede un tale divieto (art. 9 cpv. 2 lett. b n. 2), la cui disposizione deve rispettare il principio di proporzionalità.

Cpv. 4

L’esecuzione del presente articolo spetta ai Cantoni ed è quindi applicabile il diritto di procedura amministrativa cantonale.

Le autorità avranno la possibilità di disporre nei confronti di persone fisiche e giuridiche un divieto di fornire servizi in virtù sia della LStrI che della LDist. Non è quindi escluso che autorità differenti pronuncino, in un periodo relativamente breve, un tale divieto nei confronti di una stessa persona per fattispecie diverse (p. es. superamento