Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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del limite di 90 giorni e violazione delle condizioni minime di salario). È pertanto prevista una disposizione di coordinamento tra le diverse autorità per garantire che il cumulo di divieti sia pronunciato nel rispetto dei principi di equità e di proporzionalità.

Cpv. 5

I dati sulle sanzioni amministrative costituiscono dati degni di particolare protezione ai sensi dall’articolo 5 lettera c numero 5 della legge del 25 settembre 2020331 sulla protezione dei dati (LPD). Per il loro trattamento è quindi necessaria una base legale formale (art. 34 cpv. 2 lett. a LPD).

Le autorità d’esecuzione della LDist (SECO e organi di controllo di cui all’art. 7 cpv. 1 LDist) e le autorità d’esecuzione della LStrI devono poter trattare i dati delle imprese sanzionate in virtù dell’articolo 122d AP–LStrI, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del diritto in materia di stranieri, comprese quelle dell’ALC relative al soggiorno e alla prestazione di servizi (art. 5 e 5a segg. del protocollo di modifica dell’ALC) nonché il coordinamento tra le autorità quando pronunciano, entro un breve spazio di tempo, due divieti di prestare servizi nei confronti della stessa impresa o dello stesso fornitore di servizi, uno in virtù della LStrI e l’altro in virtù della LDist.

2.3.8.1.2 Legge sul collocamento (LC)

La strategia di reintegrazione è uno strumento del servizio pubblico di collocamento (SPC) che definisce formalmente gli obiettivi per la reintegrazione rapida e duratura nel mercato del lavoro delle persone in cerca d’impiego. La strategia è attualmente disciplinata mediante direttiva332. Considerata l’importanza centrale di questa strategia nell’ambito del collocamento pubblico, è opportuno creare una base legale formale a tale riguardo. Ciò spetta al Consiglio federale, il quale emana le disposizioni esecutive dopo aver sentito i Cantoni e le organizzazioni interessate (art. 41 cpv. 1 LC).

Art. 24a

La strategia di reintegrazione viene concordata tra l’ufficio del lavoro (in genere il consulente del personale dell’URC) e la persona in cerca d’impiego, ma può coinvolgere anche altri attori (ad es. l’assicurazione invalidità o l’assistenza sociale nel quadro della collaborazione interistituzionale). La strategia deve essere redatta in forma scritta (cpv. 1). Viene elaborata e firmata nell’ambito di un colloquio di consulenza dell’URC. Dopo essere stata firmata, viene archiviata nel sistema d’informazione del SPC. I Cantoni sono liberi di decidere come formulare la strategia, ma devono attenersi al quadro stabilito dalla SECO333.

331 RS 235.1

332 SECO, Direttiva LC SPC (Prassi LC SPC); stato: 1° gennaio 2024, n. marg. C6; disponibile su lavoro.swiss. > Pubblicazioni > Direttive / Prassi LADI.

333 SECO, Strategia servizio pubblico di collocamento 2030, disponibile su lavoro.swiss > Istituzioni / Media > Progetti e misure in corso > Strategia servizio pubblico di collocamento 2030.