Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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La strategia definisce le misure che devono essere adottate a favore della persona in cerca d’impiego per la sua reintegrazione nel mercato del lavoro (cpv. 2). Viene elaborata caso per caso in considerazione del profilo e delle esigenze della persona in cerca d’impiego, in modo da aumentare le opportunità di reintegrazione rapida e duratura di quest’ultima.

L’utilizzo della strategia di reintegrazione serve anche come applicazione dell’art. 7 cifra 3 lett. b-d della direttiva 2004/38/CE: In Svizzera non basta che la persona in cerca d’impiego si annunci presso l’ufficio di lavoro; invece, deve cooperare in modo attivo con quest’ultimo. La Commissione europea conosce una prassi simile.334 La strategia viene impiegata per la reintegrazione di tutte le persone in cerca d’impiego, indipendentemente della loro nazionalità. In questo modo non vi resulta una discriminazione tra i cittadini svizzeri e i cittadini europei.

L’ufficio del lavoro (o il consulente del personale) deve informare le persone in cerca d’impiego in merito alle possibili conseguenze derivanti dal mancato rispetto della strategia. Questa informazione viene fornita direttamente nel documento che definisce la strategia. Se è un cittadino dell’UE, la persona in cerca d’impiego viene informata che il mancato rispetto della strategia può avere conseguenze sul suo statuto migratorio (art. 61a cpv. 2 lett. b AP-LStrI). L’ufficio del lavoro non effettua accertamenti in materia di migrazione. I possibili casi di mancato rispetto della strategia verranno dettaglia in un’ordinanza. La loro valutazione e il seguito della procedura sono disciplinati in modo più dettagliato tramite direttiva.

Art. 34a cpv. 2 lett. e

Analogamente all’articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 2000335 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), l’articolo 34a LC prevede che gli organi di esecuzione del SPC sottostanno all’obbligo del segreto. Questo obbligo vale nei confronti di terzi, anche di altri uffici della stessa amministrazione (cantonale o federale). È possibile derogare a questo obbligo solo con una disposizione esplicita in una legge in senso formale. L’articolo 34a capoverso 1 lettera e AP-LC consente quindi la trasmissione di dati fra l’URC e le competenti autorità di migrazione se un cittadino di uno Stato membro dell’UE non rispetta la strategia concordata. Si tratta di una disposizione equivalente all’articolo 97a capoverso 1 lettera bterdella legge del 25 giugno 1982336 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), che prevede anche la trasmissione dei dati tra gli organi esecutivi dell’assicurazione contro la disoccupazione e le autorità di migrazione.

334 Comunicazione della Commissione, Orientamenti sul diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione e delle loro famiglie, GUUE C/2023/1392 del 22 dicembre 2023, cifra 5.1.2.

335 RS 830.1

336 RS 837.0