Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.3.8.1.3 Legge sui PF

In seguito all’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’ALC, le scuole universitarie e le scuole universitarie professionali saranno obbligate ad applicare agli studenti cittadini di uno Stato membro dell’UE le tasse universitarie applicate agli studenti svizzeri, indipendentemente dal luogo di residenza. Il principio generale di non discriminazione si applica anche a eventuali meccanismi di sostegno da parte delle scuole universitarie relativi alle tasse universitarie (p. es. misure di esenzione). Le disposizioni della legge sui PF relative alle tasse universitarie devono essere modificate

Art. 34d cpv. 2 e 2bis

Gli studenti cittadini di uno Stato membro dell’UE pagheranno lo stesso importo degli studenti svizzeri, indipendentemente dal luogo di residenza. In compenso, il Consiglio dei PF può stabilire tasse universitarie più elevate per gli studenti provenienti da Paesi terzi: modificherà di conseguenza l’ordinanza emanata sulle tasse nel settore dei PF.

Le disposizioni proposte adeguano la modifica della legge sui PF adottata dall’Assemblea federale il 27 settembre 2024337 conformemente alle disposizioni dell’Accordo. Il Consiglio federale propone inoltre di trasferire nuovamente al Consiglio dei PF la competenza di stabilire le tasse universitarie per gli studenti provenienti da Paesi terzi: si aspetta che quest’ultimo continui a tenere conto nelle proprie analisi della decisione dell’Assemblea federale di aumentare la partecipazione ai costi da parte degli studenti stranieri (v. sopra), anche senza una disposizione legislativa concreta.

2.3.8.1.4 Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)

Art. 47 cpv. 1bis

Viene creato un nuovo tipo di sussidi per le indennità compensative federali.

Art. 48 cpv. 2 lett. c

Per i sussidi federali di cui all’articolo 47 capoverso 1bisviene stabilito un limite di spesa.

Sezione 5a: Sussidi per l’applicazione del principio della parità di trattamento

secondo …

Art. 61a

Il limite di spesa di cui all’articolo 48 capoverso 2 lettera c LPSU è inteso a sostenere le scuole universitarie cantonali (università cantonali, istituti universitari e scuole uni-

337 FF 2024 2497