Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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sull’adempimento dell’obbligo di diligenza elaborata dalle parti sociali, dai Cantoni e dalla SECO prevede che, nei settori con CCL di obbligatorietà generale, l’appaltatore principale richieda al subappaltatore un’attestazione rilasciata dalle CP in cui figura se il subappaltatore è stato controllato e se rispetta le condizioni salariali e lavorative (art 8b cpv. 1 lett. c ODist). Spetta tuttavia ai tribunali valutare la questione in base alle circostanze del singolo caso.
Considerato quanto precede non sono necessari adeguamenti nell’ODist.
Art. 5a
Capoverso 1: in caso di distacco di lavoratori in Svizzera, il datore di lavoro deve ora designare una persona incaricata di tenere i contatti (interlocutore) che funga da suo rappresentante in Svizzera e possa essere contattata dalle autorità e dagli organi di cui all’articolo 8o capoverso 1 AP-LDist. In analogia all’articolo 9 paragrafo 1 lettera e della direttiva 2014/67/UE, l’interlocutore riceve e inoltra in Svizzera a nome del datore di lavoro, con validità legale, i documenti e le comunicazioni riguardanti le condizioni lavorative e salariali minime.
Capoverso 2: all’articolo 5a capoverso 2 AP-LDist il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare i dettagli relativi all’interlocutore, in particolare le condizioni che tale persona deve rispettare, il periodo di tempo durante il quale deve essere disponibile e le eccezioni all’obbligo di designare un simile persona. I requisiti concernenti l’interlocutore non devono essere sproporzionati e discriminatori. Può tuttavia essere stabilito che l’interlocutore sia presente in Svizzera per l’intera durata del mandato per il quale è stato designato, e che possa essere sia una persona fisica che una persona giuridica. Il periodo di tempo durante il quale l’interlocutore deve essere disponibile può essere definito in relazione alla durata della procedura di controllo, ma in base al principio di proporzionalità non deve superare i due anni dalla fine del distacco. Possono essere previste eccezioni all’obbligo di designare un interlocutore segnatamente per le attività di breve durata e al di fuori di un settore contemplato dall’articolo 6 capoverso 2 ODist. Possono inoltre essere previste eccezioni in casi urgenti, ossia in particolare in caso di eventi imprevedibili che richiedono un intervento immediato.
Art. 6, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. d-f, cpv. 1bis, 3, 4, 5 lett. b e 6
Capoverso 1, frase introduttiva e lett. d-f.: in base al testo vigente il datore di lavoro deve notificare all’autorità designata dal Cantone le indicazioni necessarie per l’esecuzione dei controlli. La notifica è in genere effettuata online attraverso un’applicazione web. Viene trasmessa al Sistema d’informazione centrale sulla migrazione della Segreteria di Stato della migrazione, dove viene trattata dall’autorità cantonale competente. Successivamente, i dati della notifica vengono trasmessi ai sistemi cantonali, dove vengono smistati. L’autorità cantonale trasmette quindi una copia della notifica all’organo di controllo competente. Per organizzare la trasmissione della notifica nel modo più efficiente possibile e per rispettare la pianificazione dei controlli in seguito alla riduzione del termine di notifica preliminare, la notifica verrà ora trasmessa direttamente dall’autorità federale agli organi di controllo competenti.