Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Nel quadro della procedura di notifica devono ora essere fornite anche indicazioni sull’interlocutore e sui documenti che devono essere presentati in Svizzera (cfr. al riguardo i nuovi art. 5a e 7 cpv. 2bise 2terAP-LDist). Le indicazioni da fornire concernenti la data di inizio dell’attività e la durata prevista dell’attività sono ora disciplinate a livello di legge.

Capoverso 1bis: secondo il diritto vigente, le persone soggette all’obbligo di notifica possono notificare un distacco all’autorità cantonale competente in due modi: online (procedura normale) oppure per posta o fax (procedura scritta). D’ora in poi, la notifica potrà essere effettuata solo attraverso la procedura normale. La direttiva 2014/67/UE non si oppone al fatto che la notifica avvenga solo via Internet.

Capoverso 3: in base al diritto vigente il lavoro può iniziare al più presto otto giorni civili dopo la notifica dell’impiego. Questo termine viene ora ridotto a quattro giorni lavorativi e si applica solo alle attività in determinati settori. Sono giorni lavorativi i giorni feriali escluso il sabato. Il termine di notifica preliminare di cui al capoverso 3 e la sua applicazione a settori specifici si basa sul nuovo articolo 5g ALC e intende permettere lo svolgimento di controlli sul posto. Per gli altri settori il termine di notifica preliminare è abolito; in questi settori la notifica deve essere effettuata prima dell’inizio dell’impiego.

In analogia a quanto avviene per i settori in cui la notifica deve essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori (ossia per i settori che non beneficiano degli otto giorni esenti dall’obbligo di notifica; art. 6 cpv. 2 ODist), anche i settori specifici in cui si applica il termine di notifica preliminare di quattro giorni devono essere stabiliti a livello di ordinanza. L’articolo 6 capoverso 3 AP-LDist autorizza pertanto il Consiglio federale a determinare tali settori, sulla base di un’analisi dei rischi e tenendo conto delle conoscenze acquisite nell’ambito della prassi in materia di esecuzione e controlli. Entrano in linea di conto in particolare i settori di cui all’articolo 6 capoverso 2 ODist, segnatamente i rami accessori dell’edilizia.

Capoverso 4: questa modifica riguarda l’autorità competente, che secondo il capoverso 1 è ora un’autorità federale. Inoltre, l’autorità designata dal Cantone in virtù dell’articolo 7 capoverso 1 lettera d AP-LDist è inserita nel capoverso 4 dato che, conformemente al capoverso 1, il destinatario della notifica non è più l’autorità cantonale, bensì l’autorità federale competente.

Capoverso 5 lettera b: la riduzione a quattro giorni del termine di notifica preliminare ha richiesto la modifica della formulazione di questa disposizione.

Capoverso 6: il Consiglio federale è autorizzato a determinare l’autorità federale a cui deve essere presentata la notifica dell’impiego in Svizzera e a cui compete la trasmissione della notifica secondo il capoverso 4. Per motivi di efficienza è inoltre prevista la possibilità che in futuro la trasmissione della notifica avvenga in modo automatizzato attraverso un’interfaccia elettronica (ad es. attraverso la piattaforma per la comunicazione elettronica secondo l’art. 8r AP-LDist) sulla base dei parametri cantonali memorizzati in uno strumento di smistamento. Per questo motivo al Consiglio federale viene inoltre data la facoltà di prevedere che la trasmissione della notifica avvenga in modo automatizzato tramite un’interfaccia elettronica.