Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Art. 6a

L’articolo 6a disciplina l’obbligo di notifica a cui sottostanno i datori di lavoro svizzeri che impiegano per una durata massima di tre mesi per anno civile, nel quadro di un rapporto di lavoro, persone domiciliate all’estero. Poiché l’obbligo di annuncio o di registrazione nell’ambito dell’ALC sussiste solo in caso di soggiorno o di attività lucrativa di durata superiore a tre mesi, le persone che assumono un impiego per una durata massima di tre mesi mantengono il loro domicilio all’estero. Il testo di legge non parla di lavoratori ma di persone, per non dare l’impressione che si tratti di lavoratori già attivi nel Paese di provenienza. In effetti non è necessariamente così.

La notifica deve essere effettuata al più tardi il giorno prima dell’inizio dell’attività lucrativa (cpv. 2) e contenere le seguenti indicazioni: la persona responsabile della notifica; l’identità della persona notificata; la data di inizio dell’attività e la durata prevista; l’attività svolta in Svizzera e il luogo in cui saranno eseguiti i lavori (cpv. 1 lett. a-e). Il Consiglio federale preciserà le indicazioni che devono figurare nella notifica (cpv. 3). Le indicazioni devono essere trasmesse online e nella lingua ufficiale del luogo d’impiego, e inoltrate agli organi di controllo competenti (cpv. 4). Queste cosiddette assunzioni d’impiego di breve durata vengono controllate, come per tutti i datori di lavoro svizzeri, dagli organi paritetici incaricati dell’esecuzione dei CCL di obbligatorietà generale o, nell’ambito dell’osservazione del mercato del lavoro, dalle Commissioni tripartite di cui all’articolo 360b CO. Per questo motivo non sono necessarie disposizioni specifiche per il controllo o per l’obbligo di dare informazioni e di collaborare.

Sezione 3: Attività lucrativa indipendente

Art. 6b

L’articolo 6b disciplina il nuovo obbligo di notifica a cui sottostanno i prestatori di servizi indipendenti stabiliti all’estero. Per ragioni di parità di trattamento, l’obbligo di notifica si applica a tutti i prestatori di servizi a prescindere dalla loro nazionalità, indipendentemente dal fatto che siano cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure cittadini svizzeri, motivo per cui il termine «esteri» è eliminato. Analogamente a quanto avviene per il distacco dei lavoratori, ai prestatori di servizi indipendenti in determinati settori si applica un termine di notifica preliminare di quattro giorni. La competenza di stabilire questi settori è delegata al Consiglio federale (cfr. art. 6 cpv. 3 AP-LDist). Si tratterà degli stessi settori stabiliti per il distacco dei lavoratori. La notifica deve contenere le seguenti indicazioni: la persona responsabile della notifica; l’identità della persona notificata; la data di inizio dell’attività e la durata prevista; l’attività svolta in Svizzera e il luogo in cui saranno eseguiti i lavori (cpv. 1 lett. a-e). Il Consiglio federale precisa le indicazioni che devono figurare nella notifica (cpv. 3). Le indicazioni devono essere trasmesse online e nella lingua ufficiale del luogo d’impiego, e inoltrate agli organi di controllo competenti (cpv. 4). Inoltre, i capoversi 1bis, 4, 5 e 6 dell’articolo 6 si applicano per analogia: si rimanda quindi alle corrispondenti spiegazioni relative all’articolo 6 di cui sopra.

Il termine di notifica preliminare di cui al capoverso 2 e la sua applicazione a settori specifici si basa sul nuovo articolo 5g ALC e intende permettere di effettuare controlli