Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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per le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente non stabilite all’estero l’infrazione all’obbligo di fornire la prova dell’attività lucrativa indipendente è sanzionata (art. 9 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 6e cpv. 3 AP-LDist).
Diversamente da quanto avviene per i prestatori di servizi indipendenti stabiliti all’estero, alle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente in Svizzera non stabilite all’estero si è deciso di non applicare misure come l’obbligo di presentare i documenti sul posto e l’interruzione dei lavori. Queste persone, infatti, sono molto meno numerose dei prestatori di servizi indipendenti e, inoltre, non esercitano la loro attività negli stessi settori di questi ultimi. Lavorano in Svizzera ad esempio nell’industria del sesso, nel ramo dei parrucchieri, sono nomadi o viaggiatori di commercio. È comunque possibile effettuare controlli per prevenire l’indipendenza fittizia.
Sezione 3a: Piattaforma informativa
Art. 6f
Con l’articolo 6f viene creata una base legale esplicita per la piattaforma (già disponibile) della SECO in materia di distacco345 (denominata nell’avamprogetto piattaforma informativa) e il Calcolatore nazionale dei salari346. Al contempo vengono attuati anche i requisti europei previsti all’articolo 5 della direttiva 2014/67/UE concernenti un accesso facilitato all’informazione e la creazione di un’unica piattaforma informativa ufficiale a livello nazionale. Gli standard web di accessibilità che permettono l’accesso alle persone con disabilità sono stabiliti sulla base della disposizione legale.
Nella piattaforma informativa vengono indicate chiaramente, in modo dettagliato e comprensibile e in un formato accessibile, le condizioni di lavoro e di occupazione e le disposizioni giuridiche applicabili ai lavoratori distaccati. Vengono inoltre resi facilmente accessibili a titolo gratuito link verso siti web e punti di contatto presso gli organi di controllo della legge sui lavoratori distaccati nonché informazioni sulle procedure applicabili per il sanzionamento di infrazioni e l’attuazione delle condizioni di lavoro e di occupazione.
La piattaforma informativa includerà un calcolatore dei salari e altri strumenti ausiliari, ossia strumenti e applicazioni che permettono agli utenti del sito web di calcolare il salario minimo determinante. Quest’ultimo può essere stabilito inserendo i dati richiesti nello strumento «Calcolatore di salario minimo» disponibile sulla piattaforma, sia attraverso una ricerca per parole chiave sia selezionando direttamente il CCL.
Sezione 4: Controllo
Art. 7 cpv. 2, 2bis, 2tere 2quater
345 www.distacco.admin.ch.
346 www.distacco.admin.ch > Salario e lavoro > Salari in Svizzera > Calcolare una fascia salariale usuale.