Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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sul posto. La Svizzera determina autonomamente i settori in cui si applica il termine di notifica preliminare.
Art. 6c
L’obbligo di presentare i documenti attualmente disciplinato all’articolo 1a è stato spostato all’articolo 6c capoversi 1–5. A parte gli adeguamenti redazionali, la disposizione non subisce modifiche materiali. L’obbligo di presentare i documenti per i prestatori di servizi che dichiarano di esercitare un’attività lucrativa indipendente si basa sul nuovo articolo 5i ALC ed è volto a contrastare il fenomeno dell’indipendenza fittizia (detta anche pseudo-indipendenza) e la conseguente elusione delle condizioni lavorative e salariali svizzere.
Art. 6d
Le misure previste in caso di infrazione all’obbligo di documentazione sono state spostate dall’attuale articolo 1b al nuovo articolo 6d. A parte gli adeguamenti redazionali, la disposizione non subisce modifiche materiali.
Art. 6e
L’articolo 6e capoverso 1 contiene ora l’obbligo di notifica a cui sottostanno le persone non stabilite all’estero che esercitano un’attività lucrativa indipendente in Svizzera per una durata massima di tre mesi per anno civile. Questo obbligo si applica a prescindere dalla nazionalità, indipendentemente dal fatto che siano cittadini di uno Stato membro dell’UE o cittadini svizzeri, e intende permettere il controllo del rispetto della suddetta durata massima di tre mesi e dell’esistenza di un’attività lucrativa indipendente. Quanto detto in precedenza in relazione all’articolo 6b riguardo alle indicazione che devono essere incluse nella notifica e al fatto che la notifica deve essere presentata online e nella lingua ufficiale del luogo d’impiego si applica anche in questo caso. Anche qui viene specificato che il Consiglio federale precisa le indicazioni che devono figurare nella notifica. Le indicazioni devono essere incentrate sugli scopi del controllo, ossia individuare e prevenire l’indipendenza fittizia. La notifica deve essere effettuata al più tardi il giorno prima dell’inizio dell’attività lucrativa (cpv. 2). Come nel caso delle persone che assumono un impiego di breve durata in Svizzera, anche le persone residenti all’estero che entrano in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa indipendente di breve durata non hanno uno stabilimento commerciale all’estero. Non vi è quindi alcuna prestazione transfrontaliera di servizi. È quindi giustificato, per quanto riguarda i termini di notifica, trattare le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente non stabilite all’estero alla pari delle persone che assumono un impiego in Svizzera per una durata massima di tre mesi. Inoltre, si tratta di una categoria di persone per le quali è più difficile effettuare controlli a causa della mancanza di una sede sociale; la notifica il giorno prima dell’attività è quindi giustificata anche per questo motivo. Le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente non stabilite all’estero devono poter dimostrare l’attività lucrativa indipendente in Svizzera (cpv. 3). A tal fine devono mettere a disposizione degli organi di controllo i documenti necessari per verificare il loro status. Come nel caso dei prestatori di servizi indipendenti stabiliti all’estero, la definizione di attività lucrativa indipendente è retta dal diritto svizzero (cpv. 1 mediante rinvio all’art. 6c cpv. 1). Anche