Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Capoverso 2: all’articolo 7 capoversi 2–2terviene introdotto l’obbligo di mettere o mantenere a disposizione i documenti in formato cartaceo o elettronico. Le nuove disposizioni previste attuano l’obbligo di presentare i documenti sul posto conformemente all’articolo 9 paragrafo 1 lettera c della direttiva 2014/67. In base al diritto vigente il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti tutti i documenti che provano l’osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori soltanto su richiesta (art. 7 cpv. 2 LDist). Per quanto riguarda il luogo, il momento e la durata in cui devono essere messi o mantenuti a disposizione i documenti, il nuovo obbligo varia a seconda del documento interessato.
L’articolo 7 capoverso 2 AP-LDist prevede che i lavoratori distaccati debbano presentare sul luogo d’impiego in Svizzera i loro documenti di identità. Questo obbligo sussiste dall’inizio e fino alla fine dell’impiego in Svizzera.
Capoverso 2bis: l’articolo 7 capoverso 2bisAP-LDist elenca i documenti che il datore di lavoro deve poter presentare in formato cartaceo o elettronico sin dall’inizio dell’impiego in Svizzera. Questi documenti devono essere disponibili in ogni caso e non solo su richiesta. Il luogo in cui sono conservati o resi accessibili i documenti deve essere indicato nell’ambito della procedura di notifica (art. 6 cpv. 1 lett. e AP- LDist). L’obbligo di presentare i documenti include in particolare, conformemente all’articolo 7 capoverso 2bislettera a AP-LDist, il contratto di lavoro o un documento equivalente. Possono essere considerate come documento equivalente le informazioni scritte del datore di lavoro di cui all’articolo 7 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2019/1152347 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea oppure il modulo A1. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale della Svizzera.
Capoverso 22ter: l’articolo 7 capoverso 2terAP-LDist prevede che i datori di lavoro debbano presentare agli organi di controllo, su richiesta, altri documenti per verificare il rispetto delle condizioni lavorative e salariali. Questi documenti, a differenza di quelli previsti all’articolo 7 capoverso 2bisAP-LDist, non devono necessariamente essere conservati o resi accessibili in Svizzera sin dall’inizio dell’impiego, ma prodotti soltanto su richiesta nel quadro di una procedura di controllo o di una procedura sanzionatoria. Rientrano nel capoverso 2teranche i documenti di cui al capoverso 2bis se questi ultimi non sono tenuti a disposizione sin dall’inizio dell’impiego come prescritto o non sono ancora disponibili quando inizia l’impiego.
Capoverso 2quater(delega di competenze legislative): l’articolo 7 capoverso 2quaterAP- LDist autorizza il Consiglio federale a disciplinare i dettagli dell’obbligo di presentare i documenti, in particolare le eccezioni a tale obbligo e la sua durata. Possono essere previste eccezioni segnatamente per le attività di breve durata e al di fuori di un settore contemplato dall’articolo 6 capoverso 2 ODist. Possono inoltre essere previste eccezioni in casi urgenti, ossia in particolare in caso di eventi imprevedibili che richiedono un intervento immediato. Conformemente al principio di proporzionalità, l’obbligo di
347 Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, nella versione della GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 105.