Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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presentare i documenti deve valere soltanto il tempo necessario, ma non più di due anni dalla fine del distacco.
Sezione 5: Cooperazione amministrativa transfrontaliera: principio
Art. 8
L’articolo 8 sancisce l’obbligo e la facoltà degli organi esecutivi della LDist di cooperare con le autorità estere per garantire, da un lato, l’applicazione del diritto in materia di distacco dei lavoratori conformemente all’articolo 6 della direttiva 2014/67 (UE) e, dall’altro, l’esecuzione della LDist. La cooperazione amministrativa deve essere richiesta soltanto a titolo sussidiario, ad esempio se il datore di lavoro interessato non reagisce e se le altre possibilità, come il coinvolgimento dell’interlocutore di cui all’articolo 5a capoverso 1 AP-LDist, non producono risultati. Anche le richieste di esecuzione di sanzioni amministrative vanno presentate soltanto se è impossibile ottenere il pagamento della sanzione dal datore di lavoro o dalla persona che esercita l’attività lucrativa indipendente.
Sezione 6: Cooperazione amministrativa transfrontaliera: richieste provenienti da autorità estere
Art. 8a
Il capoverso 1 disciplina gli elementi che possono essere oggetto della richiesta di cooperazione amministrativa formulata dalle autorità estere: l’ottenimento di informazioni sui datori di lavoro, sui lavoratori e sulle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente in Svizzera (lett. a), l’esecuzione di controlli (lett. b), l’esecuzione di sanzioni amministrative passate in giudicato dello Stato richiedente (lett. c) e la notifica di decisioni e documenti in relazione a un distacco (lett. d).
Capoverso 2: al Consiglio federale è delegata la competenza di disciplinare le modalità delle richieste formulate dalle autorità estere all’autorità cantonale di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d.
La richiesta deve in particolare contenere: (1) le informazioni utili all’identificazione del destinatario della richiesta (ad es.: nome e indirizzo), (2) un riassunto dei fatti e delle circostanze dell’infrazione, la natura del reato e le pertinenti norme applicabili, (3) lo strumento che consente l’esecuzione in Svizzera e ogni altra informazione o documento, anche di natura giudiziaria, concernente il reclamo, la sanzione amministrativa o la multa corrispondenti; e (4) nome, indirizzo e coordinate dell’autorità competente responsabile della valutazione della sanzione amministrativa e/o della multa e, se diverso, dell’organismo competente da cui possono essere ottenute ulteriori informazioni sulla sanzione e/o multa o sulle possibilità di impugnare l’obbligo di pagamento o la decisione che lo impone.
Più precisamente, per quanto riguarda la richiesta di esecuzione di una sanzione amministrativa, devono essere indicate le seguenti informazioni: la data in cui la sentenza