Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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o la decisione è divenuta esecutiva o è passata in giudicato, una descrizione della natura e dell’ammontare della sanzione amministrativa e/o della multa, con le date pertinenti alla procedura di esecuzione, compreso se, e in caso affermativo, in che modo, la sentenza o la decisione è stata notificata all’imputato e/o è stata resa in contumacia, la conferma da parte dell’autorità richiedente che la sanzione e/o la multa non è soggetta ad ulteriore appello, nonché il corrispondente reclamo in relazione al quale la richiesta è presentata e le sue varie componenti. Inoltre, la richiesta di notifica di una sanzione amministrativa o di informazione deve contenere anche lo scopo (oggetto) della notifica e il termine entro il quale deve essere eseguita.
Nell’ODist dovrà essere determinato anche il termine di elaborazione delle richieste; conformemente all’articolo 6 paragrafo 6 della direttiva 2014/67/UE, questo termine ammonta al massimo a 25 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In casi urgenti che richiedono soltanto la consultazione di un registro, il termine può ammontare al massimo a due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
Inoltre, la comunicazione da parte delle autorità e degli organi paritetici di cui all’articolo 7 concernente le misure adottate in seguito alla richiesta e la valuta da utilizzare saranno indicate nell’ODist.
Infine, l’oggetto e le modalità della richiesta si basano sull’articolo 16 della direttiva di applicazione 2014/67/UE sul distacco dei lavoratori.
Art. 8b, cpv. 2, lett. a–d, cpv. 3
Questa disposizione disciplina in maniera esaustiva i motivi per cui la richiesta può essere rifiutata. Inoltre, la direttiva di applicazione 2014/67/UE sul distacco dei lavoratori non prevede una procedura di riconoscimento della decisione estera. Pertanto, nel caso in cui l’autorità estera richieda una decisione presso l’autorità cantonale competente riguardo al rifiuto della richiesta, si applica la procedura amministrativa cantonale.
Il capoverso 2 lettera c prevede un importo minimo di 350 euro affinché l’autorità richiedente estera possa presentare una richiesta di esecuzione presso l’autorità cantonale di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d AP-LDist. Per il tasso di cambio bisogna fare riferimento a quelli pubblicati dall’AFC348.
Capoverso 3: è prevista una delega di competenze al Consiglio federale per la sospensione della procedura. La procedura in Svizzera potrà essere sospesa se la sanzione amministrativa o la multa è oggetto di ricorso da parte del prestatore di servizi in questione o da una parte interessata nello Stato membro dell’UE richiedente. Di conseguenza, in Svizzera non vi sono rimedi giuridici per chiedere la sospensione della procedura.
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