Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 326Fedlex · Rapporto esplicativo

Infine, i motivi di rifiuto si basano sull’articolo 17 della direttiva di applicazione 2014/67/UE sul distacco dei lavoratori e la sospensione della procedura sull’articolo 18 di tale direttiva.

Art. 8c, cpv. 2 e 3

Capoverso 2: prima di avviare una procedura esecutiva l’autorità cantonale di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d AP-LDist deve dare al debitore un’ultima possibilità di pagare la sanzione amministrativa passata in giudicato. Deve pertanto accordare al debitore un termine alla scadenza del quale, se trascorso inutilizzato, sarà avviata la procedura esecutiva. Il termine fissato dall’autorità cantonale di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d AP-LDist deve essere ragionevole. La ragionevolezza del termine è valutata in base alle circostanze particolari del caso, tenendo conto in particolare della complessità della questione, della posta in gioco per il destinatario, del suo comportamento e di quello delle autorità competenti.

Capoverso 3: il debitore che non è d’accordo con l’esecuzione della decisione in Svizzera può far valere i propri diritti nell’ambito della procedura esecutiva secondo l’articolo 81 capoverso 3 LEF. Di conseguenza, non è possibile presentare ricorso presso l’autorità cantonale competente.

Art. 8d, cpv. 1 e 2

Capoverso 1: secondo quanto previsto da questa disposizione, l’autorità cantonale competente di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d deve presentare la domanda d’esecuzione direttamente all’ufficio d’esecuzione competente. La procedura da seguire per ottenere l’esecuzione della richiesta si basa sugli articoli 67 segg LEF. Inoltre, per la determinazione del foro si applica per il resto l’articolo 46 LEF.

Capoverso 2: l’autorità cantonale di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d AP-LDist ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un creditore. Deve pertanto, se necessario, portare avanti autonomamente la procedura esecutiva. Ad esempio, se il debitore fa opposizione al precetto esecutivo (art. 74 et 75 LEF), l’autorità cantonale di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d dovrà ottenere l’eliminazione dell’opposizione (mediante una domanda di rigetto definitivo secondo l’art. 80 LEF) rivolgendosi, prima della scadenza della durata di validità del precetto, all’autorità cantonale competente in materia di esecuzioni.

Art. 8e, cpv. 2

La Confederazione rimborsa alle autorità cantonali le spese della procedura esecutiva dopo aver dedotto la somma ricavata della realizzazione ottenuta nella procedura esecutiva.

Art. 8f

In qualità di creditore, l’autorità cantonale di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d riceve la somma della realizzazione ottenuta nell’ambito della procedura esecutiva,