Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 327Fedlex · Rapporto esplicativo

conformemente all’articolo 144 LEF in caso di pignoramento e agli articoli 261 segg. LEF in caso di fallimento.

Art. 8g

L’articolo 8g AP-LDist disciplina la procedura per l’elaborazione delle richieste di informazioni formulate da autorità estere. Per ottenere le informazioni e i documenti richiesti l’autorità cantonale deve prima rivolgersi al datore di lavoro o alla persona che esercita un’attività lucrativa indipendente; occorre rivolgersi alle autorità di cui agli articoli 8o capoverso 1 e 8p capoverso 2 AP-LDist solo a titolo sussidiario (cpv. 2); queste ultime possono fornire informazioni soltanto se ne sono in possesso.

Se necessario, la risposta a una richiesta di cooperazione amministrativa può richiedere anche lo svolgimento di controlli (cpv. 4). Questi controlli devono essere svolti dalle autorità cantonali di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d LDist. L’oggetto dei controlli è limitato alle questioni legate all’esecuzione delle prescrizioni in materia di distacco dello Stato richiedente (cfr. art. 8a cpv. 1 lett. b AP-LDist). Le autorità cantonali possono all’occorrenza coinvolgere gli organi e le altre autorità di cui all’articolo 7, ad esempio la CP competente se il datore di lavoro interessato sottostà a un CCL di obbligatorietà generale. Il capoverso 4 terzo periodo rinvia all’articolo 7 capoverso 4 LDist per quanto riguarda l’obbligo di dare informazioni e di collaborare del datore di lavoro o della persona che esercita un’attività lucrativa indipendente. La lingua dei documenti da fornire deve essere conforme alle prescrizioni dello Stato richiedente (cpv. 5). Le infrazioni all’obbligo di dare informazioni e di collaborare del datore di lavoro o della persona che esercita un’attività lucrativa indipendente saranno punite con sanzioni amministrative fino a 5000 franchi (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. g AP-LDist).

Art. 8h

L’assistenza amministrativa alle autorità estere deve essere prestata a titolo gratuito. Il capoverso 2 prevede tuttavia che le autorità cantonali e gli organi paritetici dei CCL di obbligatorietà generale siano indennizzati dalla Confederazione per le spese sostenute a titolo di assistenza amministrativa. Le CP dei CCL dichiarati di obbligatorietà generale dai Cantoni sono indennizzate dal Cantone, come avviene già nel quadro dell’esecuzione della LDist. I nuovi obblighi in materia di assistenza amministrativa rientreranno nei compiti ispettivi di cui all’articolo 16c ODist.

Sezione 7: Cooperazione amministrativa transfrontaliera: richieste provenienti da autorità svizzere

Art. 8i

L’articolo 8i è la controparte dell’articolo 8a e disciplina le richieste formulate dalle autorità cantonali e dalle CP alle autorità estere per l’ottenimento di informazioni, lo svolgimento di controlli, la notifica e l’esecuzione di sanzioni amministrative di cui all’articolo 9 nonché la notifica di documenti.

Art. 8j, cpv. 2