Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 328Fedlex · Rapporto esplicativo

Al Consiglio federale è delegata la competenza di disciplinare le modalità delle richieste formulate dalle autorità e dagli organi paritetici di cui all’articolo 7 capoverso 1 LDist all’autorità richiedente estera. Le richieste contengono gli stessi elementi di quelli previsti all’articolo 8a capoverso 2 AP-LDist.

Art. 8k

Le autorità cantonali possono anche informare le autorità estere di propria iniziativa, senza che queste ultime lo richiedano, se vi sono indizi di un’infrazione alla LDist che potrebbero far presumere un’infrazione nello Stato interessato.

Sezione 8: Cooperazione amministrativa transfrontaliera: sistema di informazione del mercato interno

Art. 8l

L’articolo 8l capoverso 1 stabilisce che la cooperazione amministrativa con gli Stati membri dell’UE in materia di distacco avviene attraverso il sistema IMI.

Il capoverso 2 stabilisce che i Cantoni devono designare un’autorità centrale o un servizio di coordinamento, da notificare alla SECO. In genere questo ruolo è ricoperto dall’autorità cantonale del mercato del lavoro. I servizi cantonali di coordinamento del sistema IMI sono autorizzati – d’intesa con la SECO quale coordinatore nazionale IMI nell’ambito del distacco – ad inserire altre autorità cantonali competenti nel sistema IMI, come l’autorità cantonale di migrazione o l’ispettorato cantonale del lavoro.

Conformemente al capoverso 3, se un’autorità o un organo che partecipa all’esecuzione della LDist non ha accesso al sistema IMI, il servizio cantonale competente in materia di coordinamento del sistema IMI garantisce la cooperazione amministrativa transfrontaliera conformemente all’articolo 8 LDist.

Art. 8m

Il capoverso 1 prevede che la SECO assuma il ruolo di coordinatore IMI nell’ambito del distacco dei lavoratori.

Conformemente al capoverso 2 la SECO può registrare nel sistema i coordinatori IMI e le autorità competenti e accordare loro diritti differenziati.

Il capoverso 3 delega al Consiglio federale la designazione di un coordinatore nazionale IMI.

Art. 8n

I costi annuali per il collegamento all’IMI e la relativa gestione sono assunti dalla Confederazione.

Sezione 9: Protezione dei dati