Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Art. 8o

Capoverso 1: l’articolo 8o capoverso 1 AP-LDist autorizza gli organi incaricati dello svolgimento dei controlli o dell’esecuzione della LDist di cui all’articolo 7 capoverso 1 LDist, le Commissioni tripartite e la SECO a trattare i dati di cui necessitano per svolgere i compiti previsti dalla LDist e i compiti di osservazione di cui all’articolo 360b CO. Il trattamento dei dati comprende sia i dati personali che i dati di persone giuridiche, compresi i dati concernenti procedimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale di cui all’articolo 9 e all’articolo 12 LDist.

Capoverso 2 (delega di competenze legislative): l’articolo 8o capoverso 2 AP-LDist autorizza il Consiglio federale a disciplinare la durata di conservazione dei dati. Sono fatte salve le disposizioni cantonali.

Art. 8p

Capoverso 1: per poter garantire un’esecuzione coordinata della LDist è indispensabile che le autorità e gli organi di cui all’articolo 8o capoverso 1 AP-LDist si comunichino reciprocamente i dati. All’articolo 8p capoverso 1 AP-LDist viene pertanto introdotto l’obbligo di comunicazione dei dati, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 8o capoverso 1 AP-LDist.

Capoverso 2: l’articolo 8p capoverso 2 AP-LDist prevede che le autorità e gli organi di cui all’articolo 8o capoverso 1 AP-LDist possano comunicare, di propria iniziativa o su richiesta, alle autorità e agli organi competenti gli indizi di infrazione di cui alle lettere a–e ottenuti nell’ambito dell’adempimento dei compiti legali. Gli indizi d’infrazione devono emergere nel quadro dell’adempimento dei compiti esistenti. L’articolo 8p capoverso 2 AP-LDist non deve comportare un ampliamento dei compiti e delle competenze attualmente previsti.

Capoverso 3: il contenuto dell’articolo 8p capoverso 3 AP-LDist corrisponde al vigente articolo 8 capoverso 2 secondo periodo LDist.

Capoverso 4: in analogia all’articolo 8p capoverso 2 AP-LDist, anche le autorità e agli organi di cui all’articolo 8p capoverso 2 lettere a–e AP-LDist devono poter comunicare alle autorità e agli organi di cui all’articolo 8o capoverso 1 AP-LDist dati secondo le lettere a–c.

Capoverso 5: il contenuto dell’articolo 8p capoverso 5 AP-LDist corrisponde al vigente articolo 8 capoverso 4 LDist. Vengono apportate unicamente modifiche redazionali.

Art. 8q

L’esecuzione della LDist implicherà in futuro scambi più intensi con le autorità estere. L’articolo 8q AP-LDist prevede quindi l’obbligo per le autorità e gli organi di cui all’articolo 8o capoverso 1 AP-LDist di comunicare dati all’estero nell’ambito del distacco dei lavoratori.

Sezione 10: Piattaforma per la comunicazione elettronica