Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Art. 8r cpv. 1
L’adeguamento previsto a questo articolo riguarda unicamente il rinvio all’articolo 8p AP-LDist, che deve essere modificato in seguito alla nuova numerazione.
Sezione 11: Sanzioni e pene
Art. 9 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a, b, bbis, g ed h
A titolo preliminare va rilevato che le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Dalla giurisprudenza consolidata della CGUE risulta che queste sanzioni possono essere ammesse quando siano giustificate da ragioni imperative d’interesse generale, siano idonee a garantire la realizzazione dello scopo perseguito e non vadano
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oltre quanto è necessario per il raggiungimento di quest’ultimo , ossia la severità della sanzione irrogata deve essere adeguata alla gravità dell’infrazione che essa intende sanzionare. Questi requisiti sono rispettati nella misura in cui l’articolo 9 capoverso 2, LDist prevede due tipi di sanzioni amministrative: la multa fino a 5000 franchi (lett. a, lett. d, lett. g e lett. h) o fino a 30 000 franchi (lett. b, lett. bbise lett. f), nonché il divieto di offrire servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni (lett. b, lett. bbis, lett. c, lett. d nonché lett. e). L’autorità cantonale di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d LDist ha la possibilità di infliggere una o l’altra di queste due sanzioni (lett. b, bbisnonché d), sulla base delle circostanze del caso (infrazione minore o infrazione grave). Il divieto di offrire servizi in Svizzera non è solo idoneo a dissuadere le aziende interessate dal commettere ulteriori infrazioni alla LDist, ma è anche necessario perché, in alcuni casi, un multa amministrativa non è sufficiente per porre fine alle infrazioni, il che permette di garantire il principio di proporzionalità. Infine, è soltanto in caso di infrazioni particolarmente gravi (lett. c), di infrazioni ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 lettera a o b LDist o di mancato pagamento dell’importo della sanzione amministrativa passata in giudicato di cui alle lettere a, b o d (let. e) che entra in linea di contro unicamente un divieto di offrire i propri servizi in Svizzera: in simili casi la soluzione adottata rispetta altresì il principio di proporzionalità perché la sanzione pronunciata deve essere adeguata a ogni caso concreto e rappresenta l’unico deterrente possibile ed efficace.
Alle infrazioni punibili con la sanzione prevista alla lettera a vengono aggiunte le infrazioni all’obbligo di tenere a disposizione i documenti secondo l’articolo 7 capoversi 2 o 2bis. Le infrazioni all’obbligo di fornire i documenti di cui l’articolo 7 capoverso 2ter, che devono essere presentati o resi accessibili solo su richiesta, verranno punite con una multa secondo l’articolo 12 LDist comme avviene già attualmente.
Alla lettera a vengono inoltre aggiunte le infrazioni all’obbligo di notifica commesse da:
349 Sentenza della CGUE del 12 settembre 2019, C-64/18, Maksimovic, UE:C:2019:723, punto 35 nonché la giurisprundenza menzionata al punto 39.