Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 331Fedlex · Rapporto esplicativo
– datori di lavoro svizzeri che impiegano per una durata massima di tre mesi per anno civile persone domiciliate all’estero (art. 6a cpv. 1);
– prestatori di servizi stabiliti all’estero che esercitano un’attività lucrativa indipendente in Svizzera per una durata massima di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile (art. 6b)
– persone che sono domiciliate all’estero ma non vi sono stabilite e che esercitano un’attività lucrativa indipendente in Svizzera per una durata massima di tre mesi per anno civile (art. 6e).
Anche le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente non stabilite all’estero sono sanzionate in caso di infrazione all’obbligo di fornire la prova dell’attività lucrativa indipendente (art. 9 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 6e cpv. 3 AP-LDist).
La lettera bbisprevede, in caso di infrazioni all’articolo 2 capoverso 2terLDist, una sanzione amministrativa fino a 30 000 franchi (n. 1) o un divieto di offrire servizi (n. 2). Il divieto di offrire servizi in caso di mancato pagamento della cauzione viene revocato se quest’ultima viene versata.
La lettera g prevede una sanzione amministrativa fino a 5000 franchi se, nell’ambito di una richiesta di cooperazione amministrativa, un datore di lavoro rifiuta di adempiere il suo obbligo di dare informazioni e di collaborare di cui all’articolo 8g capoversi 4 e 5 AP-LDist.
La lettera h prevede inoltre una sanzione amministrativa fino a 5000 franchi nei confronti del datore di lavoro se, nonostante una precedente diffida, l’interlocutore non adempie i presupposti di cui all’articolo 5a AP-LDist.
Sezione 12: Diritto di denuncia
Art. 13a
Il vigente articolo 11 viene spostato all’articolo 13a senza subire modifiche.
Sezione 13: Vigilanza sull’esecuzione
Art. 14
All’articolo 14 AP-LDist viene apportata unicamente una modifica redazionale.
Sezione 14: Disposizioni finali
Cifra III
Alla cifra III viene delegata al Consiglio federale la competenza di determinare l’entrata in vigore della modifica della LDist. L’attuazione delle direttive 2014/67/UE e (UE) 2018/957 e dei nuovi articoli 5g, 5h e 5i ALC deve avvenire entro 36 mesi dall’entrata in vigore del protocollo di modifica dell’ALC. La LDist si applica ai datori di lavoro, ai lavoratori distaccati e alle persone che esercitato un’attività lucrativa indipendente a prescindere dalla loro provenienza. Determinate disposizioni, come