Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 332Fedlex · Rapporto esplicativo
quelle relative alla procedura di notifica di cui agli articoli 6, 6a, 6b e 6e LDist, si applicano non solo ai cittadini dell’UE ma anche a quelli dell’AELS. Fino all’entrata in vigore di un’eventuale revisione della Convenzione AELS, le disposizioni sull’assistenza amministrativa attraverso l’IMI si applicano solo ai cittadini degli Stati membri dell’UE. Gli altri adegumenti alla LDist si applicano anche ai cittadini degli Stati membri dell’AELS, dato che non vi sono incompatibilità con la vigente Convenzione AELS.
2.3.8.4.2 Legge federale sugli appalti pubblici (LAPub)
Art. 26 cpv. 2bise 3
Nel quadro della legislazione in vigore spetta unicamente al committente pubblico determinare quali prove esigere e in quale momento, al fine di garantire che gli offerenti e i loro subappaltatori osservino le condizioni di partecipazione; la legge cita, a titolo di esempio, un’autodichiarazione o l’iscrizione in un elenco (art. 26 cpv. 2 e 3 LAPub). L’articolo 26 capoverso 2bisLAPub obbliga il committente a esigere che gli offerenti sottoposti a un CCL di obbligatorietà generale presentino una prova supplementare sotto forma di una certificazione CCL per le prestazioni edili al momento dell’aggiudicazione della commessa edile. Se deve dichiarare i propri subappaltatori già al momento dell’aggiudicazione e se questi ultimi sono sottoposti a un CCL di obbligatorietà generale, l’offerente deve fornire la certificazione CCL anche per loro conto. Ciò permette di verificare se l’offerente o il subappaltatore interessato è già stato oggetto di un controllo degli organi paritari competenti e se eventuali violazioni contro le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti sono state sanate entro i termini o sono ancora in corso. Nel caso delle violazioni in corso l’offerente deve essere escluso dalla procedura purché ciò sia compatibile con il principio della proporzionalità. Nei settori in cui non viene utilizzata la certificazione CCL il committente dovrà continuare a basarsi principalmente sull’autodichiarazione dell’offerente. Secondo la normativa vigente, le aziende straniere che hanno già fornito prestazioni in Svizzera possono ottenere la certificazione CCL alle stesse condizioni valide per le aziende svizzere. Ai fini di un’attuazione non discriminatoria, le commissioni paritetiche dovranno rilasciare una certificazione anche alle aziende che non sono mai state attive sul territorio svizzero.
Rimane in capo al committente determinare il momento del rilascio della certificazione CCL (v. art. 26 cpv. 3 LAPub).
2.3.8.4.3 Codice delle obbligazioni (CO)
Art. 335l
Questa disposizione definisce il campo di applicazione delle nuove norme. Esse hanno lo scopo di introdurre una procedura speciale in caso di licenziamento di rappresentanti del personale, di rappresentanti dei lavoratori membri di un organo paritetico di istituti di previdenza e di membri di un comitato nazionale di settore. Il limite di almeno cinquanta lavoratori previsto all’articolo 3 della legge sulla partecipazione deve applicarsi anche in questo caso. La limitazione ai datori di lavoro che occupano almeno cinquanta lavoratori è coerente con il limite previsto all’articolo 3 della legge