Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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sulla partecipazione. Se questo limite fosse superato potrebbe porsi la questione del principio della parità di trattamento garantito dall’articolo 8 della Costituzione federale (Cst.). Bisogna tuttavia tenere conto anche della capacità finanziaria delle aziende, in particolare le micro-aziende con meno di 10 lavoratori, che nel 2022 rappresentavano il 90 per cento delle aziende in Svizzera. Questi oneri devono essere soppesati alla luce di una protezione diversa (in questo caso quella già prevista all’art. 336 CO) per una parte dei lavoratori e dei suoi effetti sulla loro attività.
Le nuove norme si applicano in caso di licenziamento. Si tratta della risoluzione del rapporto di lavoro pronunciata dal datore di lavoro. Le nuove norme si limitano alla risoluzione ordinaria del contratto di lavoro, con esclusione della risoluzione immediata secondo l’articolo 337 segg. CO (cpv. 2).
Il capoverso 1 definisce le categorie di persone interessate dalla procedura: si tratta in primo luogo dei rappresentanti eletti dei lavoratori conformemente alla legge del 17 dicembre 1993 sulla partecipazione (cpv. 1 lett. a n. 1). A questa prima categoria, che comprende i membri delle commissioni del personale, si aggiunge quella dei rappresentanti eletti ad hoc per una specifica occasione (cpv. 1 lett. a n. 2). Ciò avviene, per esempio, per quelle situazioni in cui i lavoratori designano un rappresentante per negoziare con il datore di lavoro in caso di licenziamento collettivo, in particolare se l’azienda non dispone di una commissione del personale. Le disposizioni della legge sulla partecipazione relative alle modalità di elezione si applicano per analogia all’elezione ad hoc se sono pertinenti per questo tipo di elezione. Si tratta in questo caso degli articoli 5, 6, 7 capoverso 1 e 8. Il capoverso 1 numero 3 riguarda i rappresentanti dei lavoratori membri di un organo paritetico di amministrazione di istituti di previdenza secondo l’articolo 51 LPP. Anche altre disposizioni legali prevedono tali organi paritetici, come l’articolo 9 della legge del 20 dicembre 2006350 su PUBLICA. Sono inclusi anche i rappresentanti dei lavoratori membri di questi organi, nella misura in cui le norme del CO si applicano al loro rapporto di lavoro. Infine, il capoverso 1 lettera c include i membri dei comitati nazionali di settore. Questi comitati stabiliti dalle organizzazioni dei lavoratori raggruppano rappresentanti di vari datori di lavoro di un medesimo settore. Il campo di applicazione è ristretto ai comitati attivi in un settore che dispone di un CCL di obbligatorietà generale. Questa condizione limita sostanzialmente il numero di persone interessate.
Le persone interessate beneficiano delle nuove norme unicamente per il periodo del loro mandato. Sono esclusi i casi in cui il licenziamento è stato pronunciato prima o dopo il periodo del mandato al fine di aggirare le nuove norme.
Art. 335m
La procedura messa in atto inizia con un preavviso inviato al lavoratore prima che sia data la disdetta. Il lavoratore può rispondere a questo avviso e chiedere un colloquio. In questo modo è possibile instaurare una discussione e cercare delle soluzioni. La procedura proposta si basa su soluzioni esistenti in alcuni contratti collettivi, come nel caso dell’articolo 38.5 del contratto collettivo di lavoro dell’industria metalmeccanica ed elettrica.