Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 334Fedlex · Rapporto esplicativo
L’articolo 335m disciplina il preavviso di disdetta e il colloquio che segue.
Per quanto concerne il momento del preavviso, la formulazione è ripresa dall’articolo 335f CO, in base al quale la consultazione in caso di licenziamenti collettivi ha luogo nel momento in cui questi licenziamenti sono «previsti». Si tratta dunque di un momento antecedente al momento in cui è data la disdetta.
Nel capoverso 3, la persona terza è indicata come «persona di fiducia» che accompagna il lavoratore o il datore di lavoro. Questa persona non ha potere di rappresentanza, essendo le parti tenute a presenziare al colloquio.
Il capoverso 4 definisce il principio di condurre in buona fede il colloquio nonché l’obiettivo perseguito. L’offerta di un posto simile è citata a titolo di esempio ma, su questo punto e in maniera generale, non viene definito alcun obbligo di risultato.
Art. 335n
Questo articolo disciplina il seguito della procedura. Si tratta di vedere se dopo il colloquio sono necessari ulteriori incontri o altre misure per raggiungere l’obiettivo di evitare la disdetta. Il capoverso 2 stabilisce che la procedura può avere una durata massima di due mesi. Le parti possono concordare di ridurre la durata della procedura o di prolungarla. La procedura può essere più breve se, per esempio, dopo qualche giorno o prima della scadenza del termine di due mesi le parti hanno trovato un accordo per concluderla, o se di comune accordo hanno deciso di non proseguire la procedura. Il principio della buona fede si applica anche al seguito della procedura.
Art. 335o
Questa disposizione prevede che la disdetta non possa essere data mentre è in corso la procedura prevista dai due articoli precedenti. Va da sé che la disdetta non può intervenire proprio durante la procedura volta a evitarla. Questa disposizione stabilisce, a contrario, il momento a partire da cui può essere data la disdetta.
Art. 335p
L’articolo 335p prevede la nullità della disdetta in caso di mancato rispetto della procedura precedente alla disdetta.
Il datore di lavoro e il lavoratore devono rispettare il principio della buona fede durante tutta la procedura (art. 335m). Il datore di lavoro che da la disdetta senza aver seguito la procedura preliminare dovrà riprendere il processo con la notifica di un preavviso. Conclusa la procedura, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento. Anche il lavoratore è tenuto ad agire in buona fede e non deve, per esempio, ritardare la procedura senza ragione evitando di presentarsi a un colloquio programmato.
Art. 335q
Un contratto collettivo di lavoro sottoscritto tra associazioni di datori di lavoro e di lavoratori può derogare a quanto previsto dagli articoli 335l–335o, a condizione che offra una soluzione equivalente.