Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Questa disposizione offre alle parti sociali la flessibilità necessaria per definire altri modi di procedere, ma richiede che le soluzioni concordate siano equivalenti alla soluzione prevista dalla legge.

L’equivalenza si riferisce alla soluzione d’insieme. Non si tratta di trovare una regola equivalente per ogni disposizione legale, ma di individuare una soluzione che, nel complesso, sia equivalente alla protezione prevista dalla legge.

L’equivalenza deve essere giudicata sulla base delle finalità delle norme legali. La procedura prevista all’articolo 335m e seguenti mira a evitare decisioni di licenziamento impulsive e poco ponderate. I lavoratori che svolgono funzioni di rappresentanza non devono essere licenziati per questo motivo e le funzioni svolte devono essere prese in considerazione in qualsiasi decisione inerente a una disdetta. Allo stesso modo, la disdetta non deve poter essere utilizzata per influenzare un processo di negoziazione in corso. Al contempo deve essere possibile dare una disdetta per motivi fondati. La soluzione prevista dalla legge si prefigge a tal fine di definire un determinato periodo di tempo durante il quale si possa instaurare un dialogo. Una soluzione convenzionale sarà quindi equivalente se consente un periodo di sospensione che dia la possibilità di discutere e di cercare una soluzione negoziata.

L’equivalenza può anche essere vista nel senso che le deroghe a sfavore del lavoratore siano compensate da altri provvedimenti. Se le parti non desiderano né una procedura preliminare né un preavviso, possono per esempio prevedere un termine di disdetta più lungo, di sei mesi per esempio. È inoltre possibile ipotizzare che la disdetta data prima della conclusione della procedura o quando la procedura non è stata rispettata non sia nulla ma dia luogo a compensazioni finanziarie sufficientemente adeguate da poter essere considerate come equivalenti.

A questo proposito, le soluzioni già esistenti possono essere considerate come equivalenti. Pertanto, ad esempio, alcuni CCL che contengono soluzioni comprendenti un preavviso, anche con termini più brevi rispetto alla soluzione legale proposta, potrebbero essere considerati come equivalenti, visto che sono completate da una protezione più forte dei rappresentanti dei lavoratori in situazioni particolari come una ristrutturazione (art. 38.5 del contratto collettivo di lavoro dell’industria metalmeccanica ed elettrica [MEM]).

Art. 336a

La sanzione in caso di disdetta abusiva di rappresentanti dei lavoratori, membri di un organo di un istituto di previdenza o membri dei comitati di settore secondo l’articolo 335l deve avere effetto dissuasivo. Essa è definita dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze, conformemente al capoverso 2 dell’articolo 336a CO. I criteri stabiliti dalla giurisprudenza trovano in questo caso piena applicazione. Anche la situazione particolare deve essere presa in considerazione. In particolare, il giudice deve tener conto delle capacità finanziarie dell’azienda, dell’età e dell’anzianità del rappresentante dei lavoratori, del membro di un organo di un istituto di previdenza o del membro di un comitato di settore secondo l’articolo 335l, oltre che degli sforzi e delle possibilità del datore di lavoro per proporre un posto di lavoro comparabile. L’importo massimo della sanzione, più elevato, corrisponde a 10 mesi di salario del lavoratore. In linea di principio, l’indennità deve essere maggiore rispetto agli altri casi di disdetta