Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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abusiva, a meno che non vi siano ragioni particolari per cui non debba avvenire. Deve infatti avere un effetto sufficientemente dissuasivo visto lo status particolare dei rappresentanti dei lavoratori di cui all’articolo 335l capoverso 1.

2.3.8.4.4 Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL)

Art. 2 n. 3

Continua a trovare applicazione il principio secondo cui i lavoratori già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare la maggioranza dei lavoratori che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l’obbligatorietà generale (quorum dei lavoratori). Come avviene attualmente, è possibile derogare a questo requisito della maggioranza solo in circostanze particolari. La nuova regolamentazione non facilita il conferimento del carattere obbligatorio generale ai CCL. Viene abrogato il termine «eccezionalmente». Nella domanda congiunta di conferimento del carattere obbligatorio generale, le parti contraenti del CCL devono continuare a dimostrare l’esistenza di circostanze particolari che rendono difficile l’organizzazione dei lavoratori nel settore e giustificano la deroga al quorum dei lavoratori. L’intento è quindi di sancire nella legge l’attuale prassi delle autorità competenti a livello federale e cantonale, ampiamente sostenuta dalle parti sociali, e di migliorare la certezza del diritto per le parti contraenti di un CCL che chiedono il conferimento del carattere obbligatorio generale. Secondo l’attuale prassi delle autorità competenti, possono essere circostanze particolari che rendono difficile l’organizzazione dei lavoratori segnatamente le seguenti: elevata quota di giovani lavoratori nel settore, molti lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, elevata fluttuazione del personale e uscita dal settore, accesso difficile dei sindacati ai posti di lavoro perché questi ultimi sono chiusi al pubblico per motivi di sicurezza, numerose piccole aziende in zone rurali in cui esiste un rapporto personale tra datore di lavoro e lavoratori o, inoltre, un elevato numero di aziende stagionali.

Art. 2a

I datori di lavoro vincolati dal CCL devono rappresentare almeno il 40 per cento di tutti i datori di lavoro che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l’obbligatorietà generale (lett. b) mentre la quota di lavoratori impiegati dai datori di lavoro vincolati (quorum misto) deve essere almeno tanto superiore al 50 per cento quanto la quota dei datori di lavoro vincolati (quorum dei datori di lavoro) è inferiore al 50 per cento (lett. c). La totalità di entrambi i quorum deve ammontare almeno al 100 per cento. Esempio: se il quorum dei datori di lavoro ammonta al 45 per cento, il quorum misto deve ammontare ad almeno il 55 per cento. Le parti contraenti di un CCL devono ora indicare, nelle domande di conferimento del carattere obbligatorio generale, che si basano sulla regola della maggioranza speciale. Tutte le altre condizioni inerenti al conferimento del carattere obbligatorio generale (art. 2 e 3 LOCCL) rimangono valide. La regola della maggioranza speciale è applicabile soltanto in caso di proroga di un CCL che è già stato dichiarato di obbligatorietà generale.