Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Sono inclusi anche i CCL che per un determinato periodo di tempo non sono stati dichiarati di obbligatorietà generale, perché per esempio le parti contraenti non sono riuscite a concordare un nuovo CCL e non è stato pertanto possibile prorogare l’obbligatorietà generale. Il periodo senza obbligatorietà generale non può superare i 18 mesi e inizia a decorrere dalla scadenza della validità della dichiarazione di obbligatorietà generale fino alla presentazione di una nuova domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale presso le autorità competenti (lett. a).
Art. 4a
La disposizione proposta si riferisce agli organi responsabili dell’esecuzione in comune ai sensi dall’articolo 357b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO). Nella pratica questi organi d’esecuzione sono nella maggior parte dei casi le commissioni paritetiche. L’azione è diretta contro la commissione paritetica, se sono soddisfatti i requisiti procedurali, o contro le parti contraenti vincolate che hanno avviato chiarimenti riguardo all’assoggettamento. La procedura è disciplinata dal Codice di procedura civile.
In linea di principio, l’azione d’accertamento negativa ai sensi dell’articolo 88 del Codice di diritto processuale svizzero351 può essere presentata in qualsiasi momento dopo l’avvio dei chiarimenti riguardo all’assoggettamento, a condizione che vi sia un interesse degno di protezione. Si presume vi sia un legittimo interesse a ottenere un accertamento in particolare se la commissione paritetica responsabile ha avviato chiarimenti sull’assoggettamento e non li ha conclusi entro un termine ragionevole dal primo contatto con l’azienda interessata (p. es. 3-4 mesi). Al contempo, le commissioni paritetiche devono poter essere in grado di effettuare i chiarimenti necessari per verificare l’assoggettamento di un’azienda. Esse verificano, per esempio, le iscrizioni nel registro di commercio, i siti web delle aziende, gli elenchi telefonici o i registri professionali. Nel caso delle aziende miste in particolare, possono essere necessari a seconda delle circostanze ulteriori informazioni o documenti per chiarire la questione dell’assoggettamento. Tuttavia, la collaborazione richiesta deve essere sempre proporzionata e adeguata allo stato dei chiarimenti.
Il rapido chiarimento dell’assoggettamento è rilevante anche per la questione della retroattività. Un CCL dichiarato di obbligatorietà generale si applica a un datore di lavoro non vincolato dal momento in cui egli inizia a svolgere attività che rientrano nel campo di applicazione del CCL dichiarato di obbligatorietà generale. Da questo momento sono inoltre dovuti i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori (p. es. contributi ai costi d’esecuzione e di formazione continua, contributi PEAN). Se i chiarimenti dell’assoggettamento richiedono molto tempo, ciò può comportare richieste di contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori con carattere retroattivo. In questo contesto, è importante tenere presente che un assoggettamento retroattivo deve essere finanziariamente sostenibile sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.
351 RS 272