Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Art. 11 cpv. 2

L’autorità competente può già oggi chiedere un parere sugli effetti del conferimento del carattere obbligatorio generale, a patto che questo non appaia senz’altro superfluo. Inoltre, già attualmente è possibile fare opposizione a una domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale durante il termine della pubblicazione se è possibile dimostrare di avervi interesse (art. 10 LOCCL). Questa possibilità di opposizione si applica anche alle domande basate sulla maggioranza speciale secondo l’articolo 2a AP-LOCCL e, in linea di principio, è aperta anche alle associazioni mantello. Quando la pubblicazione della domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), si deve includere un riferimento alla domande di deroga al quorum dei datori di lavoro (maggioranza speciale). Tuttavia, per dissipare i timori che le domande basandosi sulla maggioranza speciale producano effetti indesiderati, l’autorità competente deve esaminare per ogni domanda la necessità di chiedere il parere di un perito indipendente in merito alle condizioni previste nell’articolo 2 numeri 1 e 2 della legge. Così come previsto dall’articolo 11 capoverso 1, il parere è necessario eccetto che ciò appaia senz’altro superfluo.

Art. 12 cpv. 5 e 6

Capoverso 5: una parte contraente di un CCL non dichiarato di obbligatorietà generale può chiedere all’autorità competente di includere nel campo di applicazione dell’obbligatorietà generale un chiarimento per i datori di lavoro vincolati dal CCL non dichiarato di obbligatorietà generale. Ciò a condizione che il CCL non dichiarato di obbligatorietà generale sia stato concluso prima dell’entrata in vigore della LOCCL (1956) e che da quel momento sia stato essenzialmente valido senza interruzioni, che abbia una portata nazionale e che preveda almeno disposizioni sui salari minimi, sulla durata del lavoro e sull’esecuzione. Tuttavia, il chiarimento nel campo di applicazione dell’obbligatorietà generale può essere accordato solo per le aziende o parti di aziende la cui attività prevalente rientra nel campo di applicazione del CCL non dichiarato di obbligatorietà generale. Il chiarimento previsto dal capoverso 5 ha effetto dichiarativo e intende rispecchiare la prassi giuridica e la giurisprudenza vigente in materia di assoggettamento. Si tratta pertanto di un chiarimento e non di una modifica della prassi in materia di assoggettamento. In singoli casi spetta ancora al Tribunale civile stabilire se una specifica azienda sia assoggettata a un CCL dichiarato di obbligatorietà generale.

Spetta all’autorità competente determinare il campo di applicazione di un’obbligatorietà generale (art. 12 cpv. 2 LOCCL) e garantire che il carattere obbligatorio generale sia conferito solo al settore economico o alla professione per il quale il CCL è stato sottoscritto e per cui le parti contraenti del CCL sono competenti. Chiunque dimostri di avervi interesse (p. es. datori di lavoro, associazioni o parti contraenti del CCL) può anche, nel quadro di un’opposizione (art. 10 LOCCL), pronunciarsi sul campo di applicazione e richiedere modifiche, se questo non è sufficientemente chiaro. Le nuove disposizioni non apportano alcuna modifica al riguardo.